Amministrativo

Sospensione termini con interpretazione a rischio per i privati

di Maurizio Caprino, Guglielmo Saporito

È giallo sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi che era stata disposta per l’emergenza coronavirus dal Dl Cura Italia (Dl 18/2020, articolo 103). Ora che l’attività sta riprendendo, emergono interpretazioni secondo cui la sospensione varrebbe solo per la pubblica amministrazione e non anche per cittadini e imprese, come invece sembrava pacifico e pare emergere ancora dalla lettura della norma. Il risultato è che alcuni privati che in questi giorni stanno espletando pratiche ritenendosi ancora nei termini vengono respinti per decadenza o sanzionati per ritardo.

È il caso di alcune immatricolazioni di veicoli nuovi: la richiesta di iscrizione al Pra va normalmente presentata entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di vendita e dal conteggio dei tempi andrebbe escluso il periodo della sospensione, dal 23 febbraio al 15 maggio. Ma l’Avvocatura dell’Aci, ente gestore del Pra, sta fornendo un’interpretazione diversa, basata sulla relazione illustrativa al Dl. Se quest’ultima venisse adottata in modo generalizzato, sarebbero a rischio milioni di procedimenti di vari tipi, comprese le autorizzazioni a svolgere certe attività.

Maciò non pare corretto: il comma 1 dell’articolo 103 (modificato dall’articolo 37 del Dl 23/2020) stabilisce che nel periodo di sospensione non vi sono scadenze né si perdono facoltà o vi sono sanzioni per ritardi. Tutto ciò che appartiene ad un procedimento amministrativo, cioè tutto ciò che si può chiedere ed ottenere dalla pubblica amministrazione, beneficia della sospensione. Senza distinguere tra privati e pubbliche amministrazioni (che non perdono i loro poteri, né formano silenzio assenso o silenzio rigetto).

Tutto ciò non significa paralisi assoluta: se il procedimento si è svolto con tappe anche tra il 23 febbraio e il 15 maggio (ad esempio, in via digitale), non vengono meno né l’operato dell’amministrazione né quello del privato, anche se non vi possono essere conseguenze sfavorevoli né per l’uno né per l’altro. La norma tende infatti ad evitare squilibri, danni e conseguenze negative.

Ciò vale come disciplina generale, quindi non si applica agli specifici procedimenti disciplinati da altre norme sull’emergenza Covid-19. Ad esempio, la sospensione non si applica a procedure di collaudo di pescherecci, versamenti e adempimenti fiscali, permessi di soggiorno, stipendi e procedimenti disciplinari.

L’evento eccezionale ha quindi, nella sostanza, le stesse conseguenze sia nei rapporti contrattuali tra privati sia in quelli con la pubblica amministrazione: tra privati è indispensabile tener presente la difficoltà di adempiere nei mesi di di emergenza (articolo 91 del Dl 18/2020); nei rapporti con enti pubblici, tale difficoltà è diventata, nell’articolo 103 del Dl 18 / 2020 una sospensione che riguarda i termini, sintetizzabile con il concetto che nessuna posizione può risultare compromessa da un’attività avvenuta (o mancata) nei mesi regolati dalla legge. Non pare rilevante il fatto che la relazione illustrativa affermi che la sospensione sia stata decisa «al fine di evitare» che l’amministrazione «incorra in eventuali ritardi»: espressione generica che non esclude garanzie anche per i privati, anzi. Inoltre la lettera della norma pare chiara di per sé.

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