Amministrativo

Senza il fine politico di garantire la micromobilità i monopattini elettrici non sono servizio pubblico

di Paola Rossi

La micromobilità elettrica dei cittadini non è in sé un servizio pubblico garantito dal Comune se non viene assunto come tale da parte dell'ente locale. Così l'uso di hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel nel comune milanese è legittimamente oggetto di un progetto di sperimentazione in assenza della decisione politica di garantirlo come servizio pubblico a fronte della capacità del mercato di soddisfare il relativo bisogno della collettività. In assenza di tale presupposto politico - come affermato dalla sentenza n. 1274/2020 del Tar Milano - non è illegittimo l'avviso pubblico del Comune per la regolamentazione delle attività dei soggetti che offrono tali mezzi a noleggio e senza predisporre una gara a evidenza pubblica.

Il punto risolto - Nel respingere il ricorso di una società ricorrente esclusa dalla selezione degli operatori commerciali ammessi alla sperimentazione il Tar spiega che nella vicenda manca il momento fondamentale dell'"assunzione" di tale bisogno della cittadinanza da parte del Comune che costituisce presupposto indefettibile per integrare la figura del "pubblico servizio". Questo bisogno è stato infatti ritenuto già adeguatamente soddisfatto dal mercato; ed anzi la necessità di regolazione - da parte del Comune - dell'attività di noleggio di dispositivi di micromobilità è sorta proprio in ragione del proliferare dei soggetti che hanno spontaneamente iniziato a erogare il servizio in modalità free floating (che consente la restituzione dei beni in luoghi non determinati). Per ora, quindi, il fine dell'ente locale è quello di evitare che la micromobilità avvenga in maniera non pericolosa e disordinata con impatti negativi sul sistema di circolazione stradale, sull'ordine e la sicurezza urbana nonché sull'uso del suolo pubblico.

L'assenza del fine pubblico - La regolazione non ha dunque la specifica finalità di garantire a tutti gli amministrati la possibilità di usufruire del servizio secondo i principi di imparzialità, universalità, continuità e trasparenza. Nel caso concreto il chiarimento viene dalla diretta lettura della delibera della Giunta comunale milanese n.1537/2019 con la quale è stata disposta la proroga della durata della sperimentazione e dove si afferma esplicitamente che «È necessario per l'Amministrazione garantire condizioni di sicurezza e decoro».

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