Civile

Professionisti e iscrizione obbligatoria alla gestione separata

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Professionisti - Avvocati - Previdenza e assistenza - Iscrizione gestione separata presso INPS - Art. 2, comma 26, L. n. 355 del 1955 - Necessità - Condizioni - Non iscrizione alla Cassa Forense.
Gli avvocati sono tenuti a iscriversi alla gestione separata presso l'Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 2, comma 26, della L. n. 355 del 1995 secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'operatività di tale obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al professionista una correlata prestazione previdenziale. È quindi obbligato all'iscrizione l'avvocato non iscritto alla Cassa Forense alla quale versa solo il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della Cassa per il mero fatto di essere iscritto all'Albo Forense.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 gennaio 2020 n. 317

Professionisti - Commercialisti versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussistenza - Fondamento.
I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa del dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque a iscriversi alla gestione separata presso l'Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 dicembre 2018 n. 32508

Professionisti - Ingegneri e architetti - Contributo integrativo - Difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata - Art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussiste.
Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque a iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 12 dicembre 2018 n. 32166

Contribuzione previdenziale - Attività professionale svolta senza iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria - Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS - Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 - Sussiste - Versamento della contribuzione integrativa - Irrilevanza.
L'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come chiarita dall'art. 18, comma 12 del d.l. n. 98/2011, non può che essere quella correlata a un obbligo di iscrizione a una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale motivo devono iscriversi alla Gestione Separata i professionisti che svolgendo attività per la quale è prevista l'iscrizione al relativo albo professionale, non risultano tuttavia iscritti alla relativa Cassa previdenziale di categoria, anche quando siano tenuti al versamento della contribuzione integrativa in base al reddito percepito.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 12 dicembre 2018 n. 32167

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