Civile

Il conduttore ha diritto a non erogare somme eccedenti il canone legalmente dovuto

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Locazione - Immobili adibiti a uso diverso da abitazione - Maggiorazione del canone di locazione - Nullità delle pattuizioni - Diritto del conduttore a non erogare gli aumenti.
In tema di locazione degli immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo, ogni pattuizione avente a oggetto veri e propri aumenti del canone e non l'aggiornamento del corrispettivo deve ritenersi nulla in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello previsto dalla norma, senza che il conduttore possa rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti. Il diritto del conduttore a non erogare somme che eccedono il canone legalmente dovuto sorge al momento della conclusione del contratto e può essere fatto valere dopo la riconsegna dell'immobile entro il termine di decadenza di sei mesi.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 20 dicembre 2019 n. 34148

Locazioni - Locazioni a uso commerciale - Pattuizioni lesive dei diritti del conduttore - Nullità - Applicabilità anche agli accordi transattivi - Esclusione. (Legge 392/1978, articoli 32 e 79)
La sanzione di nullità, prevista dall'articolo 79 della legge n. 392 del 1978 per le pattuizioni dirette a limitare la durata legale del contratto di locazione, ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello dovuto, a riconoscergli, infine, altri, non legittimi vantaggi in contrasto con le disposizioni delle norme sull'equo canone, avendo lo scopo di impedire che il conduttore, pur di assicurarsi il godimento dell'immobile, sia indotto ad accettare condizioni lesive dei suoi diritti, va applicata con riferimento a qualsivoglia clausola contenuta nel contratto di locazione, ma non anche estesa agli accordi transattivi conclusi dal conduttore medesimo onde regolare, convenzionalmente, gli effetti di vicende verificatesi in corso di rapporto e che, perciò, incidono su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 14 marzo 2018 n. 6124

Locazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) locazione immobiliare - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Tardiva registrazione - Sanatoria con efficacia retroattiva - Configurabilità - Fondamento.
Il contratto di locazione di immobili, sia a uso abitativo che a uso diverso, contenente "ab origine" l'indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione.
•Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 9 ottobre 2017 n. 23601

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Corrispettivo (canone) - In genere locazione immobiliare a uso non abitativo - Patto occulto di maggiorazione del canone - Nullità insanabile - Sussistenza - Nullità dell'intero rapporto - Esclusione.
È nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili a uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità "vitiatur sed non vitiat", con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione.
•Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 9 ottobre 2017 n. 23601

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