Civile

Fallimento, compensi del curatore parametrati su tutto l'attivo

di Patrizia Maciocchi

Incluso nell’attivo fallimentare, ai fini del calcolo del compenso al curatore, il prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile con ipoteca da lui amministrato. La Corte di cassazione, con la sentenza 1175/2020, accoglie il ricorso degli eredi del curatore contro il decreto con il quale il Tribunale ha liquidato in loro favore 6.300 euro, oltre al 5 % per le spese generali. Una decisione, ad avviso degli eredi, non in linea con l’articolo 39 della legge fallimentare, che regola i compensi al curatore.

Il Tribunale aveva infatti liquidato il compenso escludendo dall’importo dell’attivo il prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile con procedura esecutiva, promossa dal creditore fondiario, considerando la relativa somma solo come “attivo inventariato” e non acquisto alla massa attiva.

Per la Suprema corte il ricorso è fondato. I giudici precisano che, anche se è vero che, come regola generale, il compenso del curatore non rientra nell’attivo realizzato con la vendita dell’immobile che è stato liquidato attraverso l’esecuzione promossa dal creditore fondiario, la previsione non vale quando il curatore ha svolto una serie di azioni nell’interesse dei creditori.

E dunque quando si è mosso nell’ambito della procedura esecutiva, «svolgendo un’attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita».

Per la Suprema corte era esattamente quanto accaduto nel caso esaminato.

Il curatore aveva, infatti, amministrato l’immobile ipotecato, incaricandosi delle spese di manutenzione, affittandolo a terzi e adempiendo agli oneri fiscali in vista della vendita. Il professionista era intervenuto anche nel procedimento di espropriazione, con varie richieste fatte al giudice dell’esecuzione.

Non c’è dubbio che fossero tutte attività messe in atto nell’interesse e per l’utilità della massa dei creditori.

Per questo il prezzo ricavato dalla vendita del bene immobile, anche se questa era avvenuta per iniziativa del creditore fondiario, non poteva essere escluso dall’attivo fallimentare ai fini del calcolo del compenso che spettava al curatore.

I giudici cassano dunque il decreto impugnato, rinviando al tribunale che aveva deciso in prima battuta, al quale spetta il compito di esprimersi anche sulle spese sostenute per il giudizio davanti alla Suprema Corte.

Corte di cassazione, sentenza 21 gennaio 2020 n. 1175

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