Civile

Sanzioni Consob legittime se contraddittorio è integrato davanti al giudice dell'opposizione

di Paola Rossi

La Cassazione nel confermare le sanzioni Consob irrogate a una società del gruppo Mariella Burani coglie l'occasione per riaffermare la piena legittimità del meccanismo in due fasi posto a tutela del corretto andamento del mercato finanziario: prima il procedimento amministrativo davanti all'organo di controllo, che si chiude con delibera impugnabile e poi il procedimento giursdizionale eventualmente azionato con l'opposizione e deciso con decreto ricorribile in Cassazione.

La vicenda - La Corte di legittimità ha respinto il ricorso di una delle società facenti parte del gruppo Mariella Burani, confermando le sanzioni Consob del 2013, irrogate per diversi comportamenti di manipolazione del mercato e di false informazioni. Condotte idonee - secondo Consob e i giudici - a perturbare l'andamento dei titoli fuorviando i comportamenti degli investitori con rappresentazioni non veritiere sulla situazione finanziaria e patrimoniale del gruppo societario.

La sentenza - La Corte di cassazione con la sentenza n. 1208 depositata ieri ha respinto le lamentele della società Antichi Pellettieri, ora in liquidazione in concordato preventivo, in particolare sull'accusa a Consob di aver agito senza individuare le specifiche responsabilità della società partecipante al gruppo, attraverso la doverosa audizione diretta del soggetto interessato dalla sanzione.

Le garanzie del procedimento amministrativo/giurisdizionale - L'eventuale incompletezza o vizio della fase amministrativa che si svolge davanti a Consob è comunque sanata dalla piena cognizione che si raggiunge nella fase di opposizione alla sanzione amministrativa. Il procedimento sanzionatorio, definito appunto "bifasico" dalla Cassazione, complessivamente considerato non viola perciò - come lamentava la società - l'articolo 6 della Cedu perché, dopo la fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni, scatta la possibilità di opporsi aprendo la strada a un giudizio pieno anche sulla fase amministrativa davanti a Consob.

Sfera del giudizio di opposizione - La ricorrente faceva valere anche la mancata rilevazione da parte del giudice dell'opposizione della confusione tra funzioni istruttorie e decisorie nell'ambito del procedimento amministrativo irrogativo della sanzione. Ma la Cassazione respinge l'argomento facendo notare che l'oggetto del giudizio nella fase giurisdizionale, avviata con l'opposizione, non riguarda di per sé la legittimità formale del procedimento amministrativo, a meno che non si sollevino specfici motivi di opposizione su eventuali violazioni sostanziali delle garanzie processuali. Il giudizio integrato amministrativo-giurisdizionale è nel suo complesso che deve garantire i diritti della difesa. E la fase giurisdizionale dell'opposizione comporta un giudizio di "cognizione piena" sull'intero rapporto alla base della vicenda sanzionatoria.

Tempestività e solidarietà - È stato respinto anche l'argomento della non tempestività della contestazione. La Cassazione ricorda che il termine decorre non dall'acquisizione materiale del fatto "incriminato", ma dal compimento delle valutazioni su di esso e sulla sua rilevanza: da quando è compiuto l'accertamento o ragionevolmente avrebbe dovuto compiersi. Infine, viene rigettata anche la lamentela sulla solidarietà applicata, secondo il ricorso, in modo presuntivo alla società ricorrente per le condotte di persone fisiche a loro volta sanzionate . La Cassazione risponde infatti che del tutto legittimamente, in base all'articolo 6, comma 3, della legge 689/1981, scatta la solidarietà tra persona giuridica, in posizione di garanzia, e le persone fisiche coinvolte nelle operazioni infragruppo.

Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 21 gennaio 2020 n. 1208

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