Civile

Ammesse solo le procedure esecutive già avviate

di A.Pis.

Le condizioni stabilite dalla novella legislativa recata dall’articolo 41-bis del Dl 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito in legge 19 dicembre 2019 n.157), per l’ottenimento a favore di debitori esecutati della rinegoziazione del mutuo in essere (con la stessa banca che ha avviato la procedura esecutiva o è intervenuta in essa per il recupero del proprio credito da rimborso) ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, sono quelle stabilite espressamente dalla norma stessa. Vale a dire:

a) il debitore deve potersi qualificare «consumatore» (e quindi una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta );

b) il creditore deve essere una banca o una società «veicolo» (cioè una società di cartolarizzazione crediti);

c) il credito (garantito da ipoteca di primo grado «sostanziale») deve trovare origine in un finanziamento a suo tempo concesso per l’acquisto della «prima casa» e il debitore deve aver rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;

d) il pignoramento deve risultare notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;

e) non vi devono essere altri creditori intervenuti, oltre quello procedente, o risulti comunque rinuncia da parte degli altri creditori prima dell’istanza di rinegoziazione;

f) l’istanza deve essere la prima nel corso del medesimo procedimento esecutivo e va comunque presentata prima del 31 dicembre 2021;

il debito complessivo per cui si fa istanza di rinegoziazione o rifinanziamento non deve essere superiore a 250mila euro;

h) l’importo offerto non deve essere inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75% dei predetti valori, l’importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della precedente lettera g), senza applicazione della percentuale del 75 per cento;

i) il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato deve avvenire in un lasso temporale non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;

l) il debitore deve rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;

m) non deve risultare pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3.

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