Civile

Responsabilità solidale del committente per il Tfr dei dipendenti dell'appaltatore anche prima del 2012

di Paola Rossi

La responsabilità solidale del committente per il pagamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'appaltatore non decorre solo dall'esplicita previsione della legge 35/2012.
Già a partire dalla Riforma Biagi, che nel 2003 ha previsto tale forma solidarietà in materia di appalti, non vi era quindi alcun impedimento a chiedere la corresponsione del Tfr al committente, anche direttamente se non vi aveva provvisto l'appaltatore.
Come ha chiarito, infatti, ieri la sesta sezione civile della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1444, va confermato e dato seguito all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che partendo dalla sua natura di "retribuzione differita" ha affermato che il Tfr è da sempre stato ricompreso nell'espressione "trattamenti retributivi" utilizzata al comma 2 dell'articolo 29 del Dlgs 276/2003, che indicava appunto gli ambiti della solidarietà tra appaltatore e committente.
La norma del Dlgs 276/2003 è stata innovata nel 2012 dal "Semplifica Italia" con l'aggiunta esplicita del trattamento di fine rapporto tra le voci retributive che ricadono sotto l'ombrello della solidarietà tra i due soggetti del contratto di appalto.

Il caso - Nel caso specifico viene affermata la responsabilità solidale di Trenitalia Spa per l'erogazione - a favore della dipendente di una ditta di pulizie delle stazioni campane - del trattamento di fine rapporto maturato in base al rapporto di lavoro svolto nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto tra il 2002 e il 2009. Quindi prima della legge 35/2012.
Invece, i giudici di entrambi i gradi di merito in base a tale circostanza temporale avevano, prima giustamente affermato l'applicazione della previgente formulazione, ma avevano poi sbagliato nel ritenere che la vecchia versione della norma escludesse - non citandolo espressamente - il Tfr dalle voci retributive oggetto della solidarietà tra appaltatore e committente. Una visione "restrittiva" e legata all'idea che fosse innovativa nella sostanza l'esplicita indicazione del Tfr da parte della nuova norma, mentre come dice la Cassazione in base alla corretta interpretazione giuridica del Tfr si doveva giungere a ricomprenderlo nella previsione del Dlgs 276/2003.

Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 22 gennaio 2020 n. 1444

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