Civile

Alla Corte Ue il divieto per i biologi di fare i responsabili dei centri ematologici

di Patrizia Maciocchi

Sarà la Corte di giustizia a stabilire se il divieto, per i dottori in biologia di accedere al ruolo di responsabili dei servizi trasfusionali, sia in linea con la direttiva europea che indica tra i requisiti di qualificazione utili al riguardo, i titoli accademici acquisiti nel settore delle scienze mediche e biologiche. La Corte di cassazione, con l'ordinanza interlocutoria 1568, solleva una questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di giustizia dell'Unione europea sottoponendole due quesiti. A fare ricorso in Cassazione è stato l'ordine nazionale dei biologi che ha citato in giudizio in tribunale la presidenza del Consiglio dei ministri e i vari ministeri competenti, per lamentare la lesione del loro diritto a fare i responsabili dei servizi trasfusioni, malgrado la possibilità fosse riconosciuta, ai biologi e ai laureati in medicina e chirurgia, dall'articolo 9 comma 2 della direttiva 2002/98/Ce, che dettava le norme in tema di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.

La sezione remittente, dopo aver analizzato la normativa europea e la nazionale, che di fatto preclude l'accesso al ruolo, chiama in causa gli eurogiudici per capire se la riserva ai soli medici rientri nei limiti discrezionali, di prevedere condizioni più restrittive, concessi agli stati membri, o integri un vero inadempimento in contrasto con il diritto dell'unione. In particolare la sezione remittente chiede, se l'articolo della direttiva, vada interpretato nel senso che, nell'indicare, tra le altre condizioni minime di qualificazione per l'accesso al ruolo di persona responsabile del centro ematologico, il possesso del titolo accademico “nel settore delle scienze mediche e biologiche, attribuisca direttamente ai laureati in entrambe le discipline il diritto di poter svolgere il ruolo di persona responsabile del centro ematologico. E se, in conseguenza il diritto dell'Unione consenta o impedisca che il diritto nazionale escluda che il predetto ruolo di persona responsabile del centro ematologico possa essere svolto dai laureati in scienze biologiche.

Corte di cassazione – Sezione I – Ordinanza interlocutoria 23 gennaio 2020 n.1568

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