Civile

La borsa di studio non fa venir meno il mantenimento ai figli

di Paola Rossi

Il raggiungimento di un obiettivo economico da parte del figlio maggiorenne non consente di per sé di rivedere le condizioni dell'assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato. In una tale evenienza non si avvera una concreta e stabile modifica delle condizioni economiche del figlio tale da giustificare riduzioni o addirittura esclusioni dell'obbligo del genitore. Come nel caso concreto dove si trattava dell'ottenimento di 800 euro mensili per una borsa di studio temporanea, e che quindi per la sua esiguità materiale e la sua temporaneità non costituiva il raggiungimento del traguardo dell'indipendenza economica da parte del figlio, per quanto maggiorenne. La Corte di cassazione con la decisione n. 1448 di ieri ha così respinto la pretesa del genitore che, tenuto conto della borsa di studio ottenuta dal figlio, pretendeva di non doverlo più mantenere. La Cassazione ha anche confermato l'irrilevanza del fatto che il genitore, a ulteriore motivo per la revisione del proprio obbligo, aveva fatto rilevare di aver dovuto iniziare a contribuire all'affitto della casa per un parente.

La vicenda - Il ricorrente pretendeva di non dover più versare l'assegno per uno dei figli che trasferito in altra città percepiva una borsa di studio di 800 euro mensili per il dottorato di ricerca. Circostanza irrilevante per la Cassazione rispetto ai criteri stabiliti dal giudizio di merito. Infatti, una tale condizione non rappresenta una raggiunta indipendenza economica, unico criterio che fa venir meno il diritto al mantenimento. Inoltre, fa notare la Cassazione, un giovane figlio dottorando non esclude il plausibile aumento delle proprie esigenze economiche, anche "scientifiche", cioè di studio.

Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 23 gennaio 2020 n. 1448

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