Civile

Anche l’imposta scatta con lo stesso criterio su tutti i beni

di Francesco Baccaglini e Angelo Busani

Passiamo quindi ad esaminare il tema dell’applicazione dell’imposta di successione. Se il defunto (qualunque sia la sua nazionalità) ha la residenza in Italia, l’intero suo patrimonio, ovunque collocato, riceve tassazione in Italia; peraltro detraendo dall’imposta italiana l’imposta pagata a uno Stato estero, in dipendenza dell’esistenza in tale Stato di beni appartenenti all’eredità.

Se invece il defunto non era residente in Italia, l’imposta di successione italiana si applica ai soli beni “esistenti” in Italia: per “esistenti” si intendono i beni che abbiano una materiale collocazione in Italia. Sono considerati esistenti in Italia anche i titoli emessi da emittente con sede legale o amministrativa o direzione generale in Italia e i crediti il cui debitore abbia la residenza in Italia.

Quindi, il denaro depositato in banca, di cui il de cuius fosse creditore, si considera un credito esistente in Italia se il conto è aperto presso una filiale bancaria sita in Italia; se invece il conto è aperto presso una filiale bancaria collocata all’estero, si tratta di un credito esistente all’estero, il quale, pertanto, è soggetto a tassazione in Italia solo se il de cuius fosse residente in Italia.

La successione in Svizzera
Sotto la prospettiva svizzera occorre notare che, a differenza della disciplina civilistica (normata a livello federale), il regime fiscale è di competenza dei singoli Cantoni, i quali si muovono in ordine sparso, salvo alcuni principi statuiti dal Tribunale federale quale, in particolare, quello di impedire la doppia imposizione con riferimento agli immobili siti al di fuori della Svizzera (che, dunque, il fisco svizzero non sottopone a tassazione).

Comunque, l’imposta di successione in Svizzera (fatta eccezione per i cantoni Svitto e Obvaldo che hanno abolito l’imposta) è dovuta per la trasmissione ereditaria del de cuius che avesse residenza o dimora fiscale nel Cantone; inoltre, per il Ticino è rilevante anche il fatto che l’apertura della successione si sia verificata nel Cantone. In tutti questi casi, ogni bene appartenuto al defunto è attratto a imposizione in Svizzera (fatta eccezione, come detto, per gli immobili all’estero).

Non è utilizzato alcun metodo per attenuare gli eventuali casi di doppia imposizione: quindi, ad esempio, l’imposta di successione svizzera si cumula all’imposta di successione italiana per le quote di partecipazione a società italiana o per il denaro esistente in un conto corrente aperto presso una banca italiana.

Per contro, se il de cuius non era residente in Svizzera, l’imposta di successione svizzera si applica solo agli immobili e alle stabili organizzazioni esistenti nel Cantone.

Occorre tuttavia osservare che i trasferimenti mortis causa fra coniugi o partner registrati sono esenti da imposta di successione in tutti i Cantoni; quelli tra genitori e discendenti sono pure esenti eccetto che in tre Cantoni.

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