Civile

No liquidazione spese processuali se Pa si costituisce a mezzo di funzionari delegati

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Pubblica amministrazione – Costituzione in giudizio – Ex art. 417 bis cpc - A mezzo di propri funzionari - Spese del giudizio– Liquidazione – Non spetta.
Quando l'amministrazione pubblica si costituisce a mezzo dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. va fatta applicazione del principio consolidato secondo cui quando l'amministrazione stia in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato la stessa non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono liquidabili le spese diverse da quelle generali concretamente affrontate dall'ente e purché risultanti da apposita nota.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 3 febbraio 2020 n. 2362

Pubblica amministrazione - Costituzione in giudizio personalmente a mezzo di funzionario delegato - Pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato - Esclusione - Liquidazione delle spese - Condizioni.
L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 20 dicembre 2017 n. 30597

Pubblica amministrazione - Autorità amministrativa costituitasi a mezzo di funzionario delegato - Diritto al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato - Esclusione - Liquidazione delle spese - Spettanza - Condizioni.
L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, quarto comma, della L. n. 689/1981), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota. Ne consegue che appartiene alla discrezionalità del giudice del merito la determinazione dell'importo liquidabile a tale titolo, secondo un criterio di maggiore elasticità quando, come nella specie, la nota - poi ulteriormente ridotta in sede di liquidazione - rechi importi esigui con riguardo alle spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ovvero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere da una puntuale giustificazione documentale degli esborsi, non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito, il quale può limitarsi a una valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell'attività svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 24 maggio 2011 n. 11389

Rappresentanza della Pubblica amministrazione - Costituzione in giudizio - Per il tramite di funzionario delegato.
La pubblica amministrazione, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 quarto comma legge n. 689/1981, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste. (Nella caso di specie il funzionario delegato aveva il titolo di avvocato ma partecipava al giudizio in qualità di dirigente amministrativo e non anche come difensore in senso tecnico, in virtù di procura conferita ex art. 83 cod. proc. civ.)
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 27 agosto 2007 n. 18066

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