Civile

Ryanair, sul risarcimento per i voli cancellati decide il giudice italiano

Francesco Machina Grifeo

Sì alla giurisdizione italiana per il danno da ritardo del volo aereo, inclusa la cancellazione, quando il biglietto è stato acquistato online dall'Italia o comunque ha come destinazione lo Stivale. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, ordinanza 3561 di ieri, accogliendo il ricorso, "per regolamento preventivo di giurisdizione", sollevato da una coppia partita dall'Italia nei confronti di "Ryanair Dac". A seguito della cancellazione del volo di ritorno da Barcellona a Napoli, i viaggiatori avevano chiesto, al giudice di pace la "compensazione pecuniaria" (250 euro ciascuno), il risarcimento del costo sostenuto per i nuovi biglietti aerei, per la notte in albergo e i pasti consumati. La compagnia aerea aveva però eccepito il difetto di giurisdizione italiana richiamando la clausola contrattuale, spuntata dai ricorrenti per concludere l'acquisto online, che affidava la giurisdizione al giudice irlandese. La clausola, osserva però la Cassazione, fa salvo "quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione", ed il riferimento è alla Convenzione di Montreal del 1999 che detta regole specifiche per i risarcimenti nel trasporto aereo. Né può ritenersi, come sostenuto da Ryanair, che il riferimento della Convenzione al solo "ritardo" del vettore, e non dunque anche alla "cancellazione", possa indurre a ritenerla esclusa. Anche la soppressione del volo, argomenta la decisione, in definitiva, si concreta in un ritardo, prolungato, che proprio perché più grave sarebbe irragionevole escludere dalla copertura.
Così tornando al caso concreto ed alle regole della Convenzione, «la giurisdizione - conclude la decisione - si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto». Tale luogo, spiega infatti la decisione, «coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, con il domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo». Non opera invece il criterio del "foro del consumatore", perché il regolamento Ue 1215/2012 lo esclude espressamente per i contratti di "mero trasporto".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©