Civile

Valutazione del giudice per le inadempienze reciproche nei contratti a prestazioni corrispettive

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Contratto - Prestazioni corrispettive - Inadempienze reciproche - Comportamento - Valutazione - Trasgressioni maggiormente rilevanti - Alterazione del sinallagma.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 11 febbraio 2020 n. 3273

Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria recesso - Legittimità - Condizioni - Indagine del giudice - Criteri.
La disciplina del recesso di cui all'art. 1385 c.c. in ipotesi di versamento della caparra confirmatoria, alla stregua della disciplina generale in tema di risoluzione per inadempimento, presuppone l'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente; ne consegue che il giudice è tenuto a una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venire meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 8 agosto 2019 n. 21209

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - In genere contratti con prestazioni corrispettive - Inadempimenti reciproci - Esame comparativo - Necessità - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza impugnata che, relativamente a un contratto di compravendita di un suolo edificatorio, aveva ritenuto l'inadempimento del venditore, consistito nella mancata cancellazione di pesi e vincoli gravanti sul bene venduto, prevalente rispetto alla sospensione del pagamento da parte dell'acquirente, stante una specifica previsione contrattuale che, in presenza di simile condotta dell'alienante, consentiva espressamente tale sospensione, oltre a contemplare la risoluzione del contratto).
Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 30 maggio 2017 n. 13627

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - In genere - Per inadempimento - Contratti con prestazioni corrispettive - Esame comparativo degli inadempimenti reciproci - Necessità - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità - I n sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a contratto di somministrazione.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo a un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, relativa a contratto di somministrazione di caffè a un bar, la Suprema corte ha giudicato congrua la motivazione con la quale il giudice del merito aveva negato la risoluzione del contratto per inadempimento, atteso che la pattuizione non precisava se l'iniziativa dei singoli scambi dovesse esser presa dal compratore o dal venditore e che nessuna delle due parti aveva rispettato il principio di buona fede contrattuale, interpellando la controparte sulla necessità di ricevere o sulla disponibilità ad eseguire tempestivamente la consegna periodica della merce).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 1 giugno 2004 n. 10477

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