Civile

Vanno restituiti all’ex i soldi versati per il mantenimento di figli ormai autosufficienti

di Patrizia Maciocchi

L'ex moglie deve restituire all'ex coniuge i soldi versati per le figlie, quando queste erano già laureate ed economicamente autosufficienti. La Cassazione, con la sentenza 3659 precisa, infatti, che l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge è giustificata solo quando gli importi riscossi abbiano avuto una concreta funzione alimentare. Funzione che, ovviamente, non c'è quando, come nel caso esaminato, ne beneficiano figli maggiorenni ormai economicamente in grado di camminare con le loro gambe, e dunque “in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio”. La Suprema corte accoglie così il ricorso del padre che aveva sempre onorato il suo dovere di corrispondere l'assegno mensile in favore delle figlie, nate nel 78 e nel 70, stabilito in sede di divorzio, fino al termine degli studi universitari. Un risultato raggiunto con la laurea, alla quale erano seguite per entrambe le nozze. Malgrado questo l'ex marito si era visto notificare un atto di precetto per il pagamento di poco meno di 4 mila euro, relativo ad un periodo in cui il suo obbligo era venuto meno. L'uomo, pur non essendo tenuto a farlo, aveva pagato salvo poi chiedere ai giudici la restituzione del denaro. Possibilità che il tribunale aveva negato pur chiedendo la condanna della ex moglie al risarcimento del danno patrimoniale. La Corte d'Appello aveva accolto il ricorso della donna ed eliminato la condanna al risarcimento del danno, ed escluso anche il suo dovere di dare indietro la somma incassata. La Cassazione accoglie invece il ricorso dell'uomo e riconosce il suo diritto a rientrare in possesso del denaro che non avrebbe mai dovuto dare.

Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 13 febbraio 2020 n.3659

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