Civile

Gratuito patrocinio, doppio contributo non escluso

di Patrizia Maciocchi

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione di dichiarare che ci sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Sarà poi l’amministrazione giudiziaria a verificare se in concreto il contributo unificato, presupposto dell’ulteriore importo, sia dovuto. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 4315) chiariscono anche che non rientra nel potere della Suprema corte revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Atto che compete al giudice del rinvio e, quando il rinvio non c’è, al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Il Supremo consesso scioglie così un contrasto che aveva riguardato due punti relativi alle spese di giustizia nel caso di via libera al beneficio.

Per quanto riguarda il raddoppio del contributo unificato i giudici ricordano che è condizionato a due presupposti. Uno di natura processuale, per cui la parte è tenuta a versarlo in caso di inammissibilità, di integrale rigetto o di inammissibilità dell’impugnazione. Il secondo, vista la natura di debito tributario, appartiene al diritto sostanziale tributario. E consiste nella valutazione dell’esistenza dell’obbligo di versare il contributo unificato iniziale, considerando il momento dell’iscrizione della causa al ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione è limitata all’esistenza della prima condizione, mentre sarà l’amministrazione giudiziaria ad accertare la seconda.

L’obbligo di dare atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo c’è anche quando il contributo unificato non sia stato inizialmente versato per una causa che può venire meno, come l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque suscettibile di revoca. Gli unici casi in cui il giudice può evitare l’attestazione, sono quelli in cui il contributo certamente non è dovuto per legge, come nei procedimenti per equa riparazione o nel disciplinare magistrati.

L’altro nodo da sciogliere riguardava la possibilità o meno per la Cassazione di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Eventualità che le Sezioni unite escludono, affermando che la revoca del beneficio spetta al giudice del rinvio, o in assenza di rinvio a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Una decisione obbligata, in virtù del particolare ruolo svolto dalla Suprema corte, alla quale, di norma, è preclusa ogni decisione sul merito della causa, sul fatto e sul diritto. Al giudice di vertice è, infatti, attribuita l’esclusiva funzione della “nomofiliachia”. La Cassazione deve dunque controllare la conformità alla legge delle sentenze pronunciate da altri giudici e uniformare la giurisprudenza. La conseguenza è che alla Corte di legittimità non possono essere attribuiti compiti estranei alla sua funzione.

Corte di cassazione – Sentenza 4315/2020

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