Civile

Sovraindebitamento, sulla moratoria ultrannuale dei pagamenti Cassazione meno severa dei tribunali

di Giovanbattista Tona

Il Tribunale di Ferrera non si allinea all’orientamento della Cassazione e chiude le porte alla previsione della moratoria ultrannuale dei pagamenti al creditore privilegiato nei piani del consumatore sovrindebidato.

Afferma l’ultimo comma dell’articolo 8 della legge n. 3 del 2012, che la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La decisione della Cassazione del 3 luglio 2019 n. 17843 ha sostenuto che la limitazione ad un anno della moratoria non sia inderogabile. La dilazione può andare oltre, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Il Tribunale di Ferrara
L’ufficio del giudice delegato ai fallimenti e alle procedure concorsuali del Tribunale di Ferrara con decreto dell’11 novembre 2019 ha invece disatteso questo precedente della Cassazione. E ha spiegato perché.

L’ultimo comma dell’articolo 8 della legge n. 3 del 2012, secondo il giudice ferrarese, costituirebbe una norma eccezionale e pertanto inderogabile.
Secondo l’impostazione dei giudici di legittimità, l’articolo 182-bis della legge fallimentare -esplicitamente dettato in materia di concordato in continuità - sarebbe espressione di una sorta di principio generale secondo il quale l’ordinamento consente al pagamento non immediato dei creditori privilegiati.

E alla luce di questo principio dovrebbe interpretarsi come regola derogabile quella della moratoria entro l’anno dei crediti privilegiati prevista dall’articolo 8 della legge n. 3 del 2012.
Il Tribunale di Ferrara invece afferma che la possibilità di moratoria è espressamente limitata al concordato in continuità con una norma eccezionale, che deroga alla regola generale per cui il credito dell’ipotecario si considera scaduto al momento del deposito del ricorso per la procedura concorsuale e va pagato senza differimento.

Né la regola dell’articolo 160, comma 2, della legge fallimentare, ripetuta anche per il piano del consumatore e l’accordo all’articolo 7 della legge 3/12, e che consente un accordo sul pagamento ridotto dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, può far ritenere sempre possibile una dilazione nel pagamento dei privilegiati. Secondo il Tribunale ferrarese, anche la norma ex articolo 182-bis della legge fallimentare è norma eccezionale così come lo è quella ex articolo 8, ultimo comma, della legge 3/12 e, peraltro, entrambe attengono solo alla ipotesi di continuità, del tutto diversa da quelle che riguardano un consumatore.

La Cassazione
Tuttavia negli stessi giorni in cui veniva disattesa da Tribunale di Ferrara la sentenza n.17843/2019, la Cassazione emetteva l’ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019 che ribadiva l’ammissibilità del piano del consumatore di durata ultraquinquennale, annullando una decisione del Tribunale di Rovigo che, come Ferrara, invece la negava.

Stavolta la Cassazione, a sostegno della sua scelta interpretativa, ha richiamato anche il principio di origine comunitaria della cosiddetta “second chance” in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura di sovrintebitamento. L’orientamento dei giudici di legittimità quindi si consolida. E i giudici di merito ne dovranno tenere conto.

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