Civile

Risoluzione contratto, no a nuova domanda fondata su inadempimenti già noti

di Mario Finocchiaro


Sul giudicato di rigetto ai fini di una risoluzione contrattuale la Cassazione con l'ordinanza 18 febbraio 2020 n. 4003 fornisce alcuni chiarimenti.

Per prima cosa i giudici della terza sezione civile spiegano che il giudicato di rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento preclude la proposizione di una nuova domanda di risoluzione fondata su altri inadempimenti conosciuti o conoscibili alla data di proposizione della prima domanda e non fatti valere con essa.

Infatti, il giudicato formatosi sulla negativa valutazione, ai fini della domanda di risoluzione di alcuni inadempimenti ascritti dall'una all'altra parte, preclude la possibilità di proporre, successivamente, un nuovo giudizio di risoluzione, invocando altri inadempimenti già conosciuti o conoscibili all'epoca della proposizione della prima domanda e non fatti valere in quella sede. Non avendo - infatti - la parte dedotto tali inadempimenti nel primo giudizio, la stessa non può dedurli in un giudizio successivo dopo che sulla domanda di risoluzione è intervenuto un giudicato che, coprendo il dedotto e il deducibile, risulta preclusivo della possibilità di riesumare profili diversi e più risalenti di inadempimento.

Il caso specifico - Nella specie, relativa ad affitto di fondo rustico, il concedente aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, deducendo l'intervenuto abusivo frazionamento del fondo a opera dell'affittuario, nonostante tale condotta fosse conoscibile già al momento dell'introduzione di un precedente giudizio di risoluzione per degli ulteriori inadempimenti dello stesso affittuario, definito con sentenza di rigetto favorevole a quest'ultimo e passata in giudicato.

Cassazione – Sezione III civile – Ordinanza 18 febbraio 2020 n. 4003

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