Civile

Applicabilità dei criteri ex legge n. 223/1991 ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo - Mansioni fungibili - Criteri dei licenziamenti collettivi - Applicabilità.
L'applicazione analogica dei criteri di scelta del personale da licenziare previsti dalla normativa sui licenziamenti collettivi anche ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo può ritenersi ammissibile solo quando vi sia l'esigenza di ridurre personale con posizioni lavorative omogenee e fungibili.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 marzo 2020 n. 6438


Licenziamento economico - Criteri di selezione - Dipendenti in esubero - Procedura di licenziamento collettivo.
I criteri stabiliti dalla legge per selezionare i dipendenti in esubero nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo sono applicabili in via analogica anche ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, è illegittima in quanto contraria ai principi di correttezza e buona fede, la condotta del datore di lavoro che, nel procedere ad una riduzione di personale all'interno di un dipartimento aziendale, disponga il licenziamento di un dipendente senza avere preliminarmente operato una comparazione tra lavoratori aventi mansioni fungibili nello stesso dipartimento, alla luce di criteri oggettivi quali il carico familiare e l'anzianità di servizio, o diversi parametri concordati con le rappresentanze sindacali. Il lavoratore così estromesso dall'azienda ha diritto a vedersi reintegrato sul posto di lavoro, oltre che a percepire un'indennità pari alle retribuzioni che gli sarebbero spettate dal giorno del licenziamento a quello di rientro in servizio.
•Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 ottobre 2018, n. 27094


Lavoro subordinato - Cessazione del rapporto - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Personale omogeneo e fungibile - Criteri - Applicazione analogica criteri L. n. 223/91.
Nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 3, L. n. 604/1966, allorquando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare non è totalmente libera ma limitata sia dal divieto di atti discriminatori che dal rispetto delle regole di correttezza e buona fede cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e dunque anche il recesso di una di esse. Tale rispetto è assicurato dal ricorso ai medesimi criteri di scelta che la L. n. 223/1991 ha dettato, all'art. 5, in materia di licenziamenti collettivi per l'ipotesi in cui l'accordo sindacale non abbia indicato criteri di scelta diversi ovvero i criteri dei carichi familiari e dell'anzianità.
•Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 luglio 2018, n. 19732


Licenziamento - Giustificato motivo oggettivo - Posizioni di lavoro fungibili - Obbligo di rispettare i criteri di correttezza e buona fede - Sussistenza - Applicazione analogica dei criteri di scelta ex L. 223/91.
Nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, se il giustificato motivo oggettivo si sostanzia nella generica esigenza di ridurre il personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve scegliere il soggetto (o i soggetti) da licenziare sempre nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. A tale scopo può farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che l'art. 5, legge n. 223/1991 ha dettato per i licenziamenti collettivi.
•Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 marzo 2016, n. 5525

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