Civile

Al giudice ordinario i danni derivanti dalla cattiva esecuzione dell’opera pubblica

Francesco Machina Grifeo

Scatta la giurisdizione ordinaria per i danni subiti dal privato durante l'esecuzione dei lavori su una strade statale. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, ordinanza n. 7529 del 25 marzo , dichiarando la giurisdizione del Tribunale di Catanzaro sulla richiesta di risarcimento danni nei confronti di Anas avanzata dai proprietari di un fondo confinante, danneggiato durante i lavori di costruzione del tratto della E90 SS 106 Jonica.

Gli iniziali ricorrenti avevano adito il giudice ordinario lamentando anche il mancato utilizzo di un immobile di loro proprietà. Il Tribunale ordinario aveva però declinato la propria giurisdizione. Investito della questione, il Tar Calabria, a sua volta, ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione.

Siccome, è il ragionamento del tribunale, i danni lamentati «sono stati la conseguenza dell'inosservanza di regole di prudenza nell'esecuzione dei lavori» e non «l'effetto dell'esercizio della potestà autoritativa della P.A.», la decisione spetta al giudice ordinario.

Una lettura fatta propria dalle Suprema corte la cui giurisprudenza, ricorda la decisione, «è ferma nel ritenere che l'inosservanza di regole tecniche o canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere fatta valere dal privato davanti al giudice ordinario sia per conseguire il risarcimento del danno nei confronti della P.A. sia per ottenere un facere, non investendo tale domanda scelte ed atti autoritativi della P.A.».

Né cambia le carte il riferimento contenuto nella citazione davanti a tribunale di
Catanzaro relativa al fatto che sarebbe mancata un'adeguata progettazione con riferimento specifico al drenaggio. Per i giudici «si tratta comunque delle modalità esecutive della realizzazione dell'opera cui è estraneo l'esercizio di potestà autoritative».

Identica conclusione anche per la richiesta risarcitoria «da mancata utilizzazione temporanea dei beni» in quanto «anche questa domanda trae origine da un mero comportamento di natura colposa non riconducibile all'esercizio dl potestà autoritativa».

Corte di cassazione - S.U. - Ordinanza n. 7529 del 25 marzo 2020

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