Civile

Il concedente del locale non è responsabile in caso di mancato rilascio della licenza

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Contratto di locazione - Immobile locato - Mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni e licenze - Utilizzo del bene secondo la destinazione d'uso convenuta- Costituzione rapporto di locazione
In materia di locazione, se il conduttore, essendo a conoscenza della destinazione d'uso dell'immobile locato nel momento in cui al contratto venne data attuazione e, quindi, anche dell'inidoneità dello stesso a realizzare il proprio interesse, abbia accettato il rischio economico dell'impossibilità di utilizzazione dell'immobile stesso come rientrante nella normalità dell'esecuzione della prestazione, non sussistono i requisiti per la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1578 c.c. Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dell'immobile locato non é di ostacolo alla costituzione del rapporto di locazione, sempre che il conduttore abbia utilizzato il bene secondo la destinazione d'uso convenuta.
• Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 5968 del 3 marzo 2020


Contratti - Locazione - Locazione per uso diverso - Obbligazioni del locatore - Bene locato - Mancanza di concessioni o autorizzazioni che condizionano l'agibilità e abitabilità dell'immobile - Inadempimento del locatore - Condizioni - Consapevolezza da parte del conduttore dell'impossibilità del rilascio - Causa esonerativa da responsabilità
Nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, convenzionalmente destinati ad una attività il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione edilizia del bene (abitabilità dello stesso e sua idoneità all'esercizio di un'attività commerciale), l'inadempimento del locatore può configurarsi quando la mancanza di tali titoli dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, l'esercizio lecito dell'attività del conduttore conformemente all'uso pattuito, ovvero quando il locatore abbia assunto l'obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi, restando invece escluso allorché il conduttore abbia conosciuta e consapevolmente accettata l'assoluta impossibilità di ottenerli .
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 agosto 2018 n. 20848


Locazione - Obbligazioni del locatore - In genere - Destinazione d'uso del bene locato - Conoscenza da parte del conduttore - Inidoneità dell'immobile a soddisfare l'interesse del conduttore - Rilevanza ex art. 1578 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative - Mancato rilascio - Irrilevanza - Condizioni
In tema di rapporto locatizio, non sussistono i requisiti per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 cod. civ. quando il conduttore, essendo a conoscenza della destinazione d'uso dell'immobile locato (nella specie, commerciale e non artigianale) al momento in cui al contratto venne data attuazione (nella specie, come desunto dalla clausola contrattuale relativa al divieto di mutamento della destinazione originaria) e, quindi, anche della inidoneità dell'immobile a realizzare il proprio interesse, abbia accettato il rischio economico dell'impossibilità di utilizzazione dell'immobile stesso come rientrante nella normalità dell'esecuzione della prestazione. In tal caso, il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dell'immobile locato non è di ostacolo alla valida costituzione del rapporto di locazione, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d'uso convenuta.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 gennaio 2011, n. 1398

Locazione - Obbligazioni del locatore - In genere
La consegna di cosa che risulti inidonea a realizzare l'interesse del conduttore non comporta la responsabilità del locatore per violazione del dovere di cui all'art. 1575 n. 1 cod. civ. e non esonera il conduttore dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo quando risulti che il conduttore conoscendo la possibile inettitudine dell'oggetto della prestazione abbia accettato il rischio economico come rientrante nella normalità dell'esecuzione della prestazione stessa.
• Corte di Cassazione, sezione III , sentenza 15 ottobre 2002 n. 14659

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