Penale

Moratoria prestiti per Pmi e studi su autocertificazione

di Alessandro Germani

Gli effetti del Coronavirus mettono in seria difficoltà le imprese per ciò che concerne gli impegni finanziari.

La difficoltà riguarda i cali di produzione, con conseguente riduzione dei ricavi e impatto negativo sul cash flow disponibile.

Ma esiste anche un tema di incassi da clienti, interessati anche loro dagli stessi problemi. Per questi motivi l’articolo 56 del Dl Cura Italia prevede una misura di sostegno per le imprese.

Alcuni chiarimenti importanti sono contenuti nelle Faq del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) del 22 marzo 2020.

Ricordiamo in primis che le imprese hanno due possibilità:

la moratoria del Dl 18/20;

l’accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ovvero l’accordo per il credito 2019, come modificato dall’addendum del 6 marzo 2020.

L’articolo 56 si rivolge alle imprese, definite al comma 5 quali microimprese e piccole e medie imprese (Pmi) in base alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003.

È importante notare che, come chiarito dal ministero dell’Economia, vi rientrano anche i professionisti e le ditte individuali, secondo un’ampia accezione del concetto di impresa. E qui sta un primo importante spartiacque. Perché quando si superano due dei limiti della Pmi (fatturato superiore a 50 milioni, attivo superiore a 43 milioni, più di 250 dipendenti), la moratoria prevista dall’articolo 56 risulterà preclusa, potendosi aderire solo a quella Abi.

Ma esiste anche un’altra distinzione di base, perché la moratoria Abi è concessa discrezionalmente dalle banche, mentre a quella del Dl, in presenza delle condizioni previste dalla norma, si accede automaticamente.

Vediamo le caratteristiche della moratoria in base all’articolo 56.

A essa si accede tramite mera comunicazione (da inviare via Pec, poi ciascuna banca richiederà la compilazione di moduli suoi perché il meccanismo non appare uniformato) che deve essere corredata da una dichiarazione in cui l’impresa autocertifica, in base all’articolo 47 Dpr 445/00, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Le misure di sostegno spaziano dal breve al medio lungo termine, essendo il sostegno finanziario previsto (comma 2):

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Dunque per le misure a breve di cui alla lettera a (aperture di credito e linee di cassa, anticipo fatture/riba/export/contratti, linee di factoring) la norma prevede che questi fidi non possano essere revocati, nemmeno parzialmente, fino al 30 settembre.

Circa la lettera b, che riguarda per esempio finimport e finanziamenti bullet, vi è la proroga fino al 30 settembre.

Infine la lettera c, che riguarda mutui, finanziamenti rateali e leasing, prevede la sospensione fino al 30 settembre e poi il ripristino con modalità che non comportino oneri per le parti.

Come chiarito dal ministero dell’Economia, anche la rata in scadenza al 30 settembre non andrà pagata.

Il comma 4 stabilisce che le esposizioni non devono essere deteriorate in base alla disciplina degli intermediari creditizi; il ministero ha chiarito che l’impresa non deve avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Un aspetto importante della moratoria di legge è legato alla cosiddetta forbearance.

Infatti, nel caso in cui la banca effettui una concessione (riduzione di tasso d'interesse, allungamento della durata) il credito viene segnalato come forborne.

La relazione illustrativa chiarisce opportunamente che nel caso di specie non avviene questa segnalazione, in quanto la moratoria è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito.

Ciò non avviene, al momento, per quella Abi, motivo per cui una richiesta di modifica in tal senso è stata avanzata a livello europeo.

È infine auspicabile, date le enormi difficoltà delle imprese, che la moratoria di legge venga estesa anche a quelle di maggiori dimensioni.

Corte costituzionale - Sentenza 57/2020

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