Civile

Appalti pubblici: contestazione contabilitizzazione dei corrispettivi e obbligo di comunicare la riserva

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Appalti pubblici – Contabilità dei lavori – Indisponibilità del registro di contabilità – Obbligo di esplicitare la riserva – Tempestiva comunicazione con atto scritto.
L'appaltatore di opera pubblica, qualora voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee a incidere sul compenso complessivo a esso spettante, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili. Tale onere è, peraltro, subordinato dalla legge alla obiettiva insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi, con la conseguenza che non cessa neppure nell'ipotesi di indisponibilità, anche momentanea, del registro di contabilità poiché in tale ipotesi l'imprenditore deve iscrivere la riserva in documenti contabili equivalenti o anche mediante tempestiva comunicazione all'amministrazione con apposito atto scritto.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 17 marzo 2020 n. 7396

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Contabilità dei lavori - Riserve - Materiale indisponibilità del registro - Obbligo di esplicitare la riserva nei termini di legge - Tempestiva comunicazione all'amministrazione con atto scritto - Necessità - Finalità informativa - Modalità - Fattispecie.
In tema di appalti di opere pubbliche, la materiale indisponibilità del registro di contabilità non esonera l'appaltatore, che abbia formulato una riserva generica, dall'obbligo di esplicitarla nel termine di legge mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto; deve ritenersi al riguardo sufficiente l'allegazione di fogli dattiloscritti al registro formato in via telematica.
Corte di cassazione, sezione I, ordinanza 21 novembre 2018 n. 30102

Appalti pubblici - Corrispettivo - Contabilizzazione della Amministrazione - Riserva - Necessità. (Regio decreto 25 maggio 1895 n. 350, articoli 16, 54 e 64; Dpr 16 luglio 1962 n. 1063, articolo 26)
Dal combinato disposto degli articoli 16, 54 e 64 del regio decreto n. 350 del 1895 e 26 del Dpr n. 1063 del 1962 si ricava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee a incidere sul compenso complessivo a esso spettante, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili. Tale onere è, peraltro, subordinato dalla legge, non alla disponibilità da parte dell'imprenditore del registro di contabilità ovvero dell'invito da parte del committente a sottoscriverlo, bensì alla obiettiva insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi, con la conseguenza che non cessa neppure nell'ipotesi di indisponibilità, seppure momentanea, del registro di contabilità. In siffatta ipotesi, l'imprenditore deve, invero, iscrivere la riserva in documenti contabili equivalenti, come il verbale di sospensione o ripresa dei lavori, ovvero quelli contenenti gli stati di avanzamento, od ordini di servizio, o anche mediante tempestiva comunicazione all'amministrazione con apposito atto scritto.
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 9 febbraio 2016 n. 2537

Appalto di opere pubbliche – Corrispettivo - Contabilità dei lavori - Riserve - Materiale indisponibilità del registro - Obbligo di esplicitare la riserva nei termini di legge - Permanenza - Tempestiva comunicazione all'amministrazione con atto scritto - Necessità.
In tema di appalti di opere pubbliche, la materiale indisponibilità del registro di contabilità non esonera l'appaltatore, che abbia formulato una riserva generica, dall'obbligo di esplicitarla nel termine di legge mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 24 maggio 2012 n. 8242

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