Civile

Nulli gli atti di accertamento senza i documenti allegati

di Antonio Iorio

Se l’Ufficio integra i documenti nel corso dell’appello, dopo aver omesso di allegarli o riportarli nell'iniziale accertamento, l’atto impositivo è nullo, non potendo far riferimento alla previsione secondo cui le parti processuali possono produrre liberamente i documenti anche in sede di appello seppur preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. A fornire questo principio è la Cassazione con la sentenza 7649 depositata ieri. A una società veniva notificato un avviso di rettifica e liquidazione di maggior valore per l'acquisto di un complesso immobiliare. Nell’atto impositivo non erano resi noti gli elementi in base ai quali l’ufficio fosse pervenuto a un maggior valore degli immobili nonostante il riferimento alla compravendita di immobili similari nella zona. La società ricorreva in Ctp evidenziando la mancata allegazione o comunque l’enunciazione degli elementi in concreto utilizzati dall’Ufficio per giungere alla determinazione del valore degli immobili. I giudici accoglievano l'impugnazione e l’Agenzia proponeva appello producendo finalmente i documenti in questione. La Ctr accoglieva parzialmente il gravame e pertanto la società ricorreva in Cassazione. Lamentava, in particolare, che la decisione di 2°  grado si fosse basata su documenti prodotti per la prima volta dall’Ufficio in sede di appello. Dal canto suo l’amministrazione evidenziava che il processo tributario consente alle parti il deposito di documenti anche in appello, pur se preesistenti nel giudizio di prime cure.

La Suprema corte ha preliminarmente rilevato che l’Ufficio non aveva violato una norma processuale, bensì l'obbligo, a pena di nullità, di motivazione degli atti impositivi. In particolare, i provvedimenti devono contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la rettifica e se è fatto riferimento a un altro atto non conosciuto dal contribuente questo deve essere allegato o deve essere indicato il contenuto essenziale a pena di nullità. Nella specie, i giudici di 1° grado avevano rilevato che mancavano gli elementi concreti in base ai quali l’Agenzia avesse effettuato una diversa stima degli immobili. Tanto è che solo in sede di appello, l’Ufficio allegava i documenti utili a sostenere la tesi.

La sentenza rimarca la necessità che la motivazione sia completa anche della prova della pretesa. Non di rado, infatti, gli uffici si limitano a indicare nell’atto impositivo solo delle mere affermazioni per giustificare la rettifica. Poi, in giudizio, a fronte delle contestazioni del contribuente, sono depositati i documenti a sostegno di tali conclusioni.

Corte di cassazione – Sezione tributaria – Sentenza 2 aprile 2020 n.7649

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