Civile

Guardia di finanza, sospesi risposte a istanze di interpello e questionari

di Laura Ambrosi

Sospensione delle verifiche, delle risposte ai questionari e degli adempimenti, oltre che massima tolleranza in questo periodo di crisi.Sono queste, in estrema sintesi, le indicazioni contenute in una direttiva emanata ieri dal Comando generale della Guardia di finanza per disciplinare le attività dei vari reparti durante l’emergenza sanitaria. Nel documento di prassi, la Gdf ha preliminarmente fornito alcune precisazioni sulla sospensione delle attività e dei termini prevista dal decreto Cura Italia. Viene evidenziato che il legislatore, attraverso due distinte norme, ha sospeso da un lato le attività dell’amministrazione finanziaria, dall’altro i termini scadenti per gli adempimenti dei contribuenti. L’articolo 67 del Dl Cura Italia ha, infatti, a oggetto le attività svolte da parte degli uffici degli enti impositori relativamente a liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.

L’articolo 62, invece, sospende gli adempimenti, diversi dai versamenti, a carico dei contribuenti scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, i quali potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni.

A questo proposito, il Comando generale individua e disciplina le ipotesi che possono considerarsi sospese. Con riguardo alle verifiche è precisato che nell’attuale fase emergenziale, è sospesa d’intesa con il contribuente, l’esecuzione delle attività ispettive, fatta eccezione per le situazioni connotate da indifferibilità e urgenza. In tale contesto viene precisato che, per il contribuente, vale comunque la sospensione dei termini per l’esecuzione degli adempimenti. Vale a dire, quindi, che se nell’ambito di una verifica, pur se connotata da indifferibilità e urgenza, fossero stati richiesti documenti, chiarimenti o altro, anche attraverso l’invio di questionari, la risposta potrà pervenire ai verificatori entro il 30 giugno 2020, senza alcuna sanzione.

Analoga sospensione si applica anche ai termini per fornire risposta alle istanze di interpello in generale gestite dalle Entrate.

Nella nota è poi rilevato che sono sospese anche le risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari. Si tratta per lo più delle attività di riscontro alle richieste di accertamenti patrimoniali mediante accesso all’anagrafe tributaria, autorizzate dai presidenti dei tribunali civili e dai giudici delegati.

Sono ancora sospese le risposte alle istanze di accesso ai documenti amministrativi e accesso civico a dati e documenti, per le quali non si applicheranno i termini ordinariamente previsti dalle norme regolatrici di tali richieste, nell'ipotesi in cui scadessero nel periodo di sospensione. Sono poi differiti al 30 giugno anche gli obblighi relativi alla presentazione telematica degli elenchi Intra, delle dichiarazioni annuali per il gas naturale, per l’energia, per il carbone, la lignite e il coke relativi all’anno 2019.

Infine, il Comando generale si sofferma sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza, che sono prorogati al 31 dicembre 2022. Si tratta in particolare degli accertamenti relativi al periodo di imposta 2015 ovvero al 2014 in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con la conseguente estensione dei termini per effettuare le attività istruttorie.

Diversamente, per l’accertamento dei dazi e dei diritti doganali, non è applicabile il differimento dei termini di decadenza e prescrizione, poiché la norma si porrebbe in contrasto con il codice doganale Ue. Va da sé, quindi, che tali accertamenti dovranno essere notificati nel rispetto degli ordinari termini stabiliti anche per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

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