Comunitario e Internazionale

Recupero crediti esteri escluso dall’applicazione delle regole sull’insolvenza tranfrontarliera

di Luca Boggio

Le regole speciali sull’insolvenza transfrontaliera contenute nel regolamento Ce 1346/2000 (Eir) non si applicano all’azione volta al pagamento di merci fornite da una società stabilita in un altro Stato membro Ue in esecuzione di un contratto concluso prima dell’apertura della procedura di insolvenza, anche se promossa dal curatore di una società soggetta a procedura di insolvenza. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con una pronuncia del 21 novembre 2019 (C-198/18), secondo la quale il procedimento europeo d’ingiunzione non si applica al mancato pagamento di un credito contrattuale sorto prima dell’apertura di una procedura di insolvenza.

La Corte risolve una questione pregiudiziale sollevata nel corso di un contenzioso polacco-svedese, chiarendo che vanno applicate le regole generali di diritto civile e non quelle di diritto speciale dell’insolvenza, che sarebbero state più favorevoli al curatore in quanto incentrate sulla sua posizione di rappresentante della massa dei creditori. I giudici dell’Unione, in funzione di sancire la prevalenza nel caso di specie della disciplina generale di diritto civile sulle norme in materia d’insolvenza, precisano cosa debba intendersi con l’espressione «procedura di insolvenza e i suoi effetti» utilizzata nell’articolo 4.1 Eir (dal 2015 trasfuso, senza sostanziali modifiche, nell’articolo 7.1 del regolamento Ue 848/2015 oggi vigente).

Il caso
La vicenda origina da una fornitura di merce non pagata da un compratore svedese, che opponeva la compensazione al venditore polacco assoggettato a liquidazione concorsuale dopo il sorgere del credito. Il rapporto contrattuale tra le parti era pacificamente soggetto alla legge svedese, in quanto legge scelta dalle parti per contratto ai sensi dell’articolo 3.1 del regolamento C 593/2008 (“Roma I”).

All’eccezione estintiva del credito azionato fondata sulla legge svedese, l’amministratore della procedura d’insolvenza eccepiva l’applicabilità della diversa regola polacca, rifacendosi all’articolo 4.2, lettera d), Eir, che sancisce l’applicazione della legge della procedura concorsuale anche alle «condizioni di opponibilità della compensazione». Senza entrare nelle differenze tra le norme della lex concursus polacca e della lex contractus svedese, è solo da dirsi che la seconda ammetteva la compensazione in termini più ampi della prima perciò ovviamente contrastata dal compratore.

Il quadro normativo
L’eccezione di compensazione ha carattere sostanziale, dato che incide sull’esistenza del credito. Rilevando sul piano dell’obbligazione (contrattuale), in assenza di una procedura d’insolvenza, si dovrebbe fare esclusivo riferimento al Roma I per stabilire se la compensazione ricada sotto la legge svedese (del compratore) o quella polacca (del venditore).

Non così necessariamente se sia opposta all’amministratore concorsuale, perché l’Eir impone alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti l’applicazione della legge dello Stato membro in cui è aperta. Tra i due regolamenti v’è un rapporto di specialità, ragion per cui l’Eir prevale, nel proprio ambito applicativo, sul Roma I. Ridotta ai minimi termini, la questione è stabilire se tra gli “effetti” della procedura regolati dalla legge dello Stato di apertura vi siano anche quelli che attengono alla compensazione di crediti e controcrediti sorti prima della sua apertura.

I principi stabiliti dalla Corte
Il punto sta nel significato dell’espressione «procedura di insolvenza e (…) suoi effetti» utilizzata dall’articolo 4.1 Eir per individuare la legge applicabile. Nonostante mescolino il piano processuale (dell’azione) con quello sostanziale (dell’eccezione estintiva), i giudici escludono condivisibilmente l’applicazione della lex concursus, poiché il credito azionato non nasce dalla procedura d’insolvenza e solo incidentalmente il giudizio è stato promosso dall’amministratore della procedura stessa.

In sostanza, la compensazione non è conseguenza diretta e indissociabile del procedimento concorsuale e quindi sfugge all’applicazione dell’Eir, trovando così applicazione a beneficio del contraente in bonis una disciplina potenzialmente meno incentrata sull’interesse della massa dei creditori concorsuali. A corollario di ciò val solo la pena di aggiungere, vista la sostituzione dell’articolo 4 Eir con l’articolo 7 Eir II, che neppure nel quadro normativo sopravvenuto la soluzione potrà essere differente, dal momento che la nuova disposizione si pone nella medesima relazione del proprio antecedente storico rispetto all’articolo 3 Roma I.

Corte di giustizia Ue, sentenza del 21 novembre 2019 (causa C – 198/18

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