Civile

Concordato: l'attestatore non è responsabile per il mancato versamento di somme che risultano in bilancio

di Patrizia Maciocchi

L'attestatore non è responsabile per la revoca del concordato preventivo se questa è dovuta solo al mancato versamento delle spese di procedura, per una somma che risultava disponibile dai bilanci. La Corte di Cassazione, con la sentenza 9197, respinge la richiesta del curatore che chiedeva al professionista 50 mila euro di danno, per aver ritardato il fallimento. Una cifra che coincideva con gli esborsi sopportati dalla curatela per il compenso del commissario giudiziale e con gli interessi passivi sui debiti di privilegio. Ad avviso del ricorrente aveva sbagliato la corte d'appello a negare il collegamento tra il danno sopportato dalla curatela e l'inadempimento contestato all'attestatore.

Per la Suprema corte però il verdetto è corretto. I giudici ricordano che la fattibilità del piano era subordinata alla veridicità dei dati aziendali che, evidentemente, il professionista aveva preso dai bilanci della stessa società o comunque avuto dai suoi vertici. Dati dai quali risultava la disponibilità delle somme spese per la procedura. Di conseguenza la responsabilità del mancato versamento, unica ragione alla base della revoca del concordato, non poteva essere attribuita al commercialista. I giudici sottolineano, infatti, che per quanto riguarda il mandato dell'attestatore, la prestazione sta nella attendibilità “della sua asseverazione dei dati contenuti nella proposta concordataria – sia pure temperata dal carattere necessariamente valutativo del suo operato”. Ed è sanzionato penalmente il carattere non veritiero della relazione, come la semplice omissione di informazioni rilevanti”. Ma il professionista resta esente da responsabilità per i dati presi dal bilancio

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 19 maggio 2020 n.9197

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