Civile

Nuove emissioni, vendita retail non valida se la banca non ha acquisito l'offering circular

Francesco Machina Grifeo

In materia di tutela del risparmio, la banca viola gli obblighi verso i clienti non solo quando non li informa adeguatamente ma anche quando non "si informa" nei modi previsti dalle legge. Per esempio acquisendo l'"offering circular", il documento di offerta riservato agli investitori istituzionali in vista del collocamento di strumenti finanziari di nuova emissione. La Corte di cassazione, con la ordinanza n. 9148 depositata ieri, ha così respinto il ricorso della Banca popolare di Vicenza condannata a restituire la somma 105mila euro a un nucleo familiare, pari alla cifra investita, nel 2002, in obbligazioni Cirio Finance Luxemburg.

Confermata dunque la decisione con cui la Corte di appello di Venezia nel 2015 aveva accertato l'inadempimento della banca sia con riferimento agli obblighi informativi sia all'obbligo di astenersi da operazioni inadeguate.

Per la Suprema corte infatti "non assolve ai propri obblighi informativi la banca che stipula con il cliente un contratto di negoziazione diretta di titoli senza aver prima acquisito l'offering circular, che riporta le caratteristiche essenziali dell'emissione, quando i titoli risultino privi di prospetto informativo e di rating". "La disciplina normativa (art. 21, comma 1, lett. a) e b), del Dlgs n. 58 del 1998 e dagli artt. 26 e 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998) – prosegue la decisione - impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un'informazione adeguata all'investitore sulle caratteristiche del prodotto". L'Istituto di credito invece non disponendo della offering circular difettava delle "necessarie informazioni sui titoli negoziati".

Inoltre, la Prima sezione chiarisce che la consegna al cliente del "Documento sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari", non esaurisce l'obbligo informativo gravante sull'intermediario. La Consob infatti (art. 28 reg. Consob n. 11522/1998) oltre a prescrivere che "prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori, gli intermediari autorizzati devono procedere alla consegna del nominato documento, dispone che i medesimi intermediari non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".

Corte di cassazione - Sentenza 19 maggio 2020 n. 9148

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