Civile

Banca-tesorerie enti pubblici, pignorabilità conti secondo data certa

Francesco Machina Grifeo

Ai fini del pignorabilità, da parte di un fornitore, delle somme di denaro trasferite dallo Stato ad una Azienda sanitaria a sua volta esposta nei confronti della banca che svolge il servizio di Tesoreria, «si deve verificare se il perfezionamento della procedura telematica di regolamentazione del rapporto tra tesoriere e Sezione provinciale di tesoreria dello Stato si sia concluso mediante le corrispondenti registrazioni delle annotazioni contabili sui rispettivi conti, speciale e bancario, anteriormente o meno alla data di notifica dell'atto di intimazione effettuata dal creditore pignorante». Lo ha stabilito con un principio di diritto la Terza Sezione della Cassazione, sentenza n. 9250 depositata oggi, accogliendo con rinvio il ricorso di Bnl contro una Srl e l'Asp di Cosenza.

In primo grado il Tribunale aveva negato alla società creditrice l'apposizione del vincolo espropriativo ritenendo che i versamenti sopraggiunti – circa dieci milioni di euro - erano destinati a ripristinare la provvista ed estinguere il debito nei confronti della banca. Di diverso avviso la Corte di Appello di Roma secondo cui invece la banca, ricevuta la notifica del pignoramento, avrebbe subito dovuto vincolare la giacenza per un importo corrispondente dal momento che sia le somme sul conto "fruttifero" che "infruttifero" dovevano considerarsi nella disponibilità dell'azienda sanitaria.

La Suprema corte indica però una terza via che dovrà ora seguire la Corte capitolina. E cioè operare la verifica che «è difettata del tutto, nell'accertamento condotto dalla Corte territoriale, del momento in cui le somme transitate sul conto speciale sono state intercettate dalla banca tesoriere, mediante l'attivazione della procedura di regolazione del Dm 4.8.2009, dovendo ritenersi sottratti al pignoramento gli importi transitati sul conto speciale in ordine ai quali risultassero effettuate le registrazioni, anteriormente alla data 21.12.2009, delle annotazioni contabili nei rispettivi conti correnti speciale e bancario, ad estinzione del debito per anticipazioni».

In definitiva, spiega la Suprema corte, «nel sistema di tesoreria unica misto, previsto dall'art. 7 del Dlgs 7 agosto 1997, n. 279 come modificato, ed esteso alle ASL, dall'art. 77 quater DL 25.6.2008, n. 112 conv. con mod. in legge 6.8.2008 n. 133, la esposizione dell'ente pubblico per anticipazioni di cassa erogate, in conto corrente bancario, dalla banca od istituto di credito titolare del servizio di tesoreria dell'ente, ove non ripianata attraverso le rimesse delle entrate proprie - non vincolate - affluite sul medesime conto corrente bancario, deve essere estinta a valere sulle eventuali risorse pubbliche trasferite, senza vincolo di destinazione, sul conto corrente in contabilità speciale, previa emissione del titolo di spesa (mandato di pagamento) in favore della banca creditrice, attraverso la procedura di regolamentazione dei rapporti di debito-credito tra la banca-tesoriere e la Sezione provinciale di tesoreria dello Stato presso la quale è acceso il conto corrente in contabilità speciale, disciplinata dalle norme regolamentari di cui al decreto de ministro delta Economia e de le Finanze in data 4 agosto 2009».

«Tale procedura – prosegue la decisione - non introduce alcun titolo di preferenza nella soddisfazione del credito, in deroga al principio della "par condicio creditorum" di cui all'art. 2741 c.c., ma realizza una volta perfezionata lo stesso effetto solutorio attribuito, in base al principio della unitarietà del saldo contabile, alla rimessa eseguita su conto corrente affidato, sul quale è regolata un'apertura di credito - cui deve essere assimilata la anticipazione di cassa prevista dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g) del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod.- con esposizione di saldo negativo».

«In conseguenza – conclude la Cassazione - nel procedimento espropriativo presso terzi, promosso ai sensi dell'art. 1 bis della legge 29 ottobre 1984 n. 720, il conflitto tra il credito della banca-tesorerie, per rimborso delle anticipazioni di cassa, ed il diritto al vincolo di indisponibilità delle somme pignorate del creditore procedente, deve essere risolto in base al criterio delta data certa previsto dall'art. 2915, comma 1, cod.civ., verificando se il perfezionamento della procedura telematica di regolamentazione del rapporto tra tesoriere e Sezione provinciale di tesoreria dello Stato, attuato attraverso i sistemi di immissione ed esecuzione degli ordini di trasferimento designati dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 12 aprile 2001 n. 210 e succ. mod. , si sia concluso mediante le corrispondenti registrazioni delle annotazioni contabili sui rispettivi conti, speciale e bancario, anteriormente o meno alla data di notifica dell'atto di intimazione effettuata dal creditore pignorante».

Corte di cassazione - Sentenza 20 maggio 2020 n. 9250

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