Civile

Circolazione stradale, competenza del Giudice di pace per l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Preavviso di fermo amministrativo – Opposizione – Opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Competenza – Del giudice di pace.
Per le controversie aventi ad oggetto la contestazione della regolarità di un provvedimento di fermo amministrativo relativo ad un veicolo, iscritto dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 86, sulla base di crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, con limite di valore, ai sensi dell'art. 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché degli artt. 6 e 7, D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Tale competenza sussiste sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione - "opposizione c.d. recuperatoria" sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso - "opposizione c.d. preventiva, oltre che per le contestazioni relative alla regolarità dello stesso procedimento di iscrizione della misura afflittiva. Nessuno spazio per l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia resta sempre e comunque riservata al tribunale.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 maggio 2020, n. 8665

Circolazione stradale - Violazione al codice della strada - Opposizione a verbale di accertamento - Opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria - Competenza per materia del giudice di pace - Limiti
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo; ne consegue che l'opposizione proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 marzo 2019, n. 7460

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative – Opposizione a verbale di accertamento - Procedimento - Impugnazione del preavviso di fermo - Competenza per materia del giudice di pace - Limiti.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 27 aprile 2018, n. 10261

Codice della strada - Sanzioni amministrative - Opposizione - Procedimento - Competenza - Opposizione a verbale di accertamento - Opposizione ad ordinanza - Ingiunzione - Impugnazione del preavviso di fermo (nelle forme dell''opposizione c.d. recuperatoria' o dell''opposizione c.d. preventiva') - Competenza per materia del giudice di pace - Limiti.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, sia essa volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione ("opposizione c.d. recuperatoria"), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ("opposizione c.d. preventiva").
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32243

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