Civile

Illecito denigratorio caratterizzato dalla diffusione di notizie discreditanti

di Mario Finocchiaro

Sul tema della concorrenza sleale attraverso la condotta denigratoria la Cassazione con l'ordinanza n. 3453 del 2020 chiarisce una serie di punti centrali.
Per prima cosa, i giudici della Suprema corte si esprimono sulla fattispecie di cui al n. 2 dell'articolo 2598 del Cc (chi diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente).

Questa può concretizzarsi attraverso due distinte condotte illecite di cui la prima presenta, quale elemento costitutivo, la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente aventi l'idoneità a discreditarlo.

Ne consegue che la condotta denigratoria non implicante la diffusione di questo tipo di considerazioni non configura l'illecito di cui alla fattispecie contemplata dal n. 2 della citata norma, ma potrebbe rientrare nell'ambito della diversa fattispecie di concorrenza sleale di cui al n. 3 dell'articolo 2598 del Cc, cioè colui che si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Pertanto ai fini della configurabilità della fattispecie di concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere a oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale all'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva diffusione tra un numero indeterminato (o una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi.

Nello schema tipico configurato dal legislatore, quindi, l'illecito denigratorio è caratterizzato necessariamente (anche sotto il profilo semantico) dalla diffusione di notizie discreditanti, non essendo configurabile un distinto illecito di condotta denigratoria che prescinda dalla diffusione delle notizie aventi efficacia discreditante.

Cassazione –Sezione I civile – Ordinanza 12 febbraio 2020 n. 3453

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