Civile

Va riconosciuto il portierato a chi svolge le mansioni tipiche a favore dei condomini

di Paola Rossi

La garantita vigilanza e custodia del palazzo da parte di chi abita gratuitamente l'alloggio dell'ex portiere fa scattare il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di portierato: anche se il condominio ha concesso attraverso esplicito contratto di comodato gratuito l'alloggio al piano terra dello stabile. La Corte di cassazione con la sentenza n. 9292 depositata ieri ha così confermato la sussistenza del tipico rapporto di lavoro di portierato in un caso in cui la fattispecie appariva formalmente connotata dallo scambio di reciproche liberalità e concessioni e in assenza apparente di subordinazione.

Rilevanza dei compiti svolti
- La Cassazione ha, infatti, negato rilevanza alle espressioni dell'accordo che parlavano di concessione in comodato dell'appartamento in cambio di saltuarie attività a vantaggio della proprietà condominiale in assenza di vincoli orari e con il contemporaneo rimborso spese per la pulizia delle parti comuni. L'accertamento della subordinazione era stato raggiunto anche tramite testimonianze che acclaravano la presenza costante del "portiere" e dei suoi familiari in sua sotituzione per tutte le attività tipiche come quella del ritiro della posta. Ciò tanto basta a ritenere svolte le mansioni di portiere e soprattutto tralasciabili le affermazioni dei condomini sul fatto che le attività di portierato venivano svolte in regime di piena libertà oraria e a solo titolo di riconoscenza. La Cassazione rende inutili anche le ulteriori affermazioni dei condomini - chiamati a retribuire a pieno titolo il lavoro del portiere - secondo cui la più bassa retribuzione corrisposta era limitata a quanto contenuto nell'accordo reciproco, che riconosceva solo un rimborso spese per le saltuarie attività di pulizia.

Obbligazioni pro quota - La Cassazione respinge anche la lamentela della violazione del litisconsorzio necessario di tutti i condomini nella causa di lavoro. Infatti, spiega la Corte che la retribuzione del rapporto di lavoro del portiere incombe a ogni singolo in maniera parziale "in base alle quote millesimali" di proprietà. Non vi è perciò litisconsorzio necessario e non scatta la solidarietà per l'intero importo dovuto. Lo stesso vale verso il condominio, per cui l'azione giudiziale per il riconoscimento del rapporto non va, a pena di invalidità, promosssa anche contro il rappresentante legale, cioè l'amministratore.

Corte di cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 20 maggio 2020 n. 9292

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