Civile

L'errata indicazione della Pec obbliga il notificante a fare tutte le ricerche del caso

Giampaolo Piagnerelli

In tema di notifiche al difensore a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale" previsto dall'articolo 16 sexies del Dl 179/2012, è valida la notifica al difensore soltanto se eseguita presso l'indirizzo Pec risultante dall'albo professionale di appartenenza.

La pronuncia. La Cassazione - con la sentenza n. 9238/20 - ha chiarito che la regola appena esposta resta valida se l'indirizzo pec corrisponde a quello inserito nel pubblico elenco ex articolo 6 del Dlgs n. 82/2005 atteso che il difensore è obbligato in base a quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato a inserirlo sia nel registri IN PEC sia nel ReGindE (ex dm febbraio 2011 n. 44). Quindi occorre stabilire che la errata indicazione negli atti giudiziari di parte dell'indirizzo elettronico certificato del difensore non esonera in ogni caso la parte notificante dell'onere di diligenza di accertare preventivamente, mediante accesso ai registri pubblici, del corretto domicilio digitale del legale destinatario cui dirigere la notifica telematica, diversamente dovendo essere dichiarata invalida la notifica eseguita ex articolo 82, comma 1, del Rd n. 37/1934, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 20 maggio 2020 n. 9238

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