Civile

Opposizione del terzo, debitore esecutato litisconsorte necessario

Francesco Machina Grifeo

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, anche dopo la "cameralizzazione" del rito conseguente alle riforme del 2012 e 2015, il contraddittorio va comunque assicurato anche nei confronti del debitore esecutato. Egli infatti resta litisconsorte necessario anche nell'eventuale opposizione e nel successivo ricorso straordinario per Cassazione. Lo ha stabilito la Suprema corte con l'ordinanza interlocutoria n. 9267 depositata il 20 maggio 2020 che ha appunto ordinato l'integrazione del contraddittorio con il debitore a cui non era stato notificato il ricorso.

La questione partiva dalla richiesta di pignoramento di circa quarantamila euro per canoni non pagati da parte del proprietario di un immobile locato. Oggetto della misura erano le somme dovute al debitore dal terzo a seguito della cessione delle quote di una Srl. Il terzo pignorato però rilasciava dichiarazione negativa sostenendo di aver operato il pagamento prima della notifica del pignoramento. L'opposizione veniva però rigettata dal Tribunale con la motivazione che le prove erano derivate da "atti di formazione unilaterale". Da qui il ricorso in Cassazione.

Dopo un breve excursus normativo, la Seconda Sezione civile afferma che si deve verificare se il contraddittorio previsto dalla giurisprudenza quando l'articolo 548 cpc regolava lo svolgimento del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato nelle forme del rito ordinario di cognizione, conservi la tua attualità anche dopo la cameralizzazione. La risposta per i giudici deve essere affermativa. Anzitutto, si legge nella decisione, «in tal senso milita l'interpretazione letterale del nuovo art. 549 cpc, il quale consente di omettere le formalità non necessarie, purché sia assicurato il contraddittorio tra le parti e con il terzo». E poiché il terzo pignorato è considerato autonomamente, «le parti» cui fa riferimento la norma non possono che essere il creditore ed il debitore.

In secondo luogo, sul piano sistematico, va rilevato che la cameralizzazione del rito non incide sull'oggetto del giudizio, che resta pur sempre l'accertamento di un rapporto intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato. Il debitore esecutato è parte di quel rapporto sostanziale e, di conseguenza, la decisione non può pronunciarsi che anche nei suoi confronti. Egli è, dunque, litisconsorte necessario. E, prosegue il ragionamento, «tale status assume più netto rilievo allorquando l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito del giudizio sommario di cui all'art. 549 cpc viene impugnata con l'opposizione ex art. 617 cpc, come consentito dalla seconda parte dello stesso art. 549 cpc». «Infatti, l'atto introduttivo della causa a cognizione ordinaria dovrà essere specificatamente notificato anche al debitore esecutato e così anche il successivo atto d'impugnazione (ossia il ricorso per cassazione, dal momento che non è ammesso l'appello: art. 618, secondo comma, cpc)».

Per la Cassazione va dunque affermato che: «nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato regolato dall'art. 549 cpc (così come modificato dall'art. 13, co. 1, lett. m-ter, del Dl 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132), il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell'eventuale opposizione ex art. 617 cpc„ proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 cpc., e nel successivo ricorso straordinario per Cassazione».

Tornando al caso di origine, il debitore esecutato è stato sì parte del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ma non gli è stato poi notificato il ricorso per cassazione. Pertanto, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti (trovando applicazione, in sede di impugnazione, quanto disposto dall'articolo 331 cpc).

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