Civile

Locazioni: ammessa la tutela risarcitoria del conduttore nei confronti del terzo

di Mario Piselli

Il conduttore dell'immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della medesima, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno. Lo afferma la terza sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 5 maggio 2020 n. 8466.

In relazione ai danni cagionati al bene locato da precipitazioni atmosferiche, la Corte ha escluso l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, invocabile dal custode a esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte a evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche. La Corte ha, in particolare, ribadito il principio in base al quale un temporale di particolare forza e intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia può integrare il fortuito (o la forza maggiore) solamente allorquando non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l'esimente. Questi è pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta (con particolare riferimento alla manutenzione e alla pulizia), e che le piogge siano state talmente intense da verificarsi, ciononostante, gli allagamenti.

Cassazione – Sezione III civile – Ordinanza 5 maggio 2020 n. 8466

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