Civile

Deposito della memoria nel lockdown: persa la sospensione dei termini

di Giovanbattista Tona

Il deposito di memorie conclusive durante il periodo di emergenza Covid comporta la rinuncia alla sospensione dei termini processuali prevista dall’articolo 83 del decreto legge 18 del 2020. Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna con sentenza del 6 maggio (giudice Costanzo).

La questione nasce in un giudizio di appello avverso una sentenza del giudice di pace riguardante sanzioni per violazioni del Codice della strada ma interpreta una norma generale sulla sospensione dei termini processuali nei giudizi civili durante il lockdown. Si tratta peraltro di una questione su cui i pareri dei magistrati non sono ancora univoci.

Le regole
Il decreto legge 11/2020 aveva introdotto misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Con l’articolo 1 comma 1, stabiliva che dal 9 al 22 marzo 2020 le udienze dovevano essere rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, con l’eccezione di alcune poche materie, tra le quali non rientravano le opposizioni a sanzioni amministrative. Il comma 2 per lo stesso periodo stabiliva che dovevano restare sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1.

Queste disposizioni sono state sostituite dall’articolo 83 del decreto legge 18/2020, che ha prolungato la sospensione fino al 15 aprile. Infine, l’articolo 36, comma 1, del decreto legge 23/2020 la ha ancora prorogata al’11 maggio 2020.

La causa
Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna si era svolta una prima udienza nel 2019 e la controparte non si era costituita. Quindi, su richiesta del solo appellante, era stata rinviata la trattazione al 12 marzo 2020. Nel frattempo era intervenuta (in maniera del tutto imprevedibile) la disposizione contenuta nel decreto legge 11/2020: l’udienza fissata non poteva essere celebrata a causa dell’emergenza epidemiologica. L’11 marzo il giudice, dopo avere esaminato gli atti del fascicolo elettronico, ha emesso un’ordinanza nella quale sottolineava che il decreto legge mirava anche ad «assicurare, mediante (...) misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia».

Sicché, prima di disporre il rinvio a data successiva allo spirare del termine di sospensione (in quel momento ancora fissato al 22 marzo), il Tribunale evidenziava che in quel giudizio non vi era necessità di celebrare altre udienze; non essendosi costituita la parte appellata ed essendo stato acquisito il fascicolo di primo grado, era sufficiente recepire le conclusioni finali dell’appellante ed eventualmente una sua sintetica memoria conclusiva, tanto più che per la natura esclusivamente documentale della controversia e in assenza di ulteriori richieste istruttorie essa si sarebbe prestata a una definizione secondo il modello di cui all’articolo 281-sexies del Codice di procedura civile (con discussione e sentenza contestualmente motivata).

La memoria conclusiva
Nella situazione determinata dall’emergenza, il Tribunale ha ritenuto opportuno utilizzare le potenzialità del processo civile telematico e ha quindi assegnato all’appellante un termine per il deposito di sintetica memoria contenente le conclusioni finali (in mancanza delle quali si dovevano intendere confermate quelle originarie).

In tal modo si intendeva interpellare il difensore dell’unica parte costituita in giudizio senza necessità di celebrare un’udienza, e ciò nella linea della dematerializzazione del processo civile (una tra le possibili misure che i capi degli uffici potevano adottare per evitare assembramenti nei palazzi di giustizia, ora regolata dall’articolo 83, comma 7, lettera h, decreto legge 18/2020). È stato quindi assegnato termine al 26 marzo senza disporre ulteriori rinvii con avviso al difensore che la causa sarebbe stata decisa alla scadenza.

Frattanto, la sospensione è stata prorogata fino al 15 aprile. Il difensore ha comunque depositato la sua memoria conclusiva. Così facendo, secondo il Tribunale di Bologna, ha rinunciato alla sospensione, che, a differenza di quella del rinvio d’ufficio delle udienze, è una regola che «riflette interessi disponibili e non preclude di per sé il valido ed efficace compimento dell’atto a opera della parte, tramite il difensore, con modalità, quale il deposito telematico, rispettosa delle precauzioni indicate e delle specifiche misure di contenimento adottate a fronte dell’emergenza epidemiologica». Pertanto il giudice ha emesso la sentenza prima ancora della conclusione del periodo di sospensione dell’attività giudiziaria.

Tribunale di Bologna, sentenza del 6 maggio 2020

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