Civile

Udienze civili collegate da remoto a rischio frenata

di Giovanbattista Tona

Le udienze civili mediante collegamenti da remoto potrebbero fermarsi in attesa della decisione della Consulta sulla legittimità costituzionale dell’articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto legge 18/2020, nella parte inserita dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legge 28/2020, che prevede la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario.

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 19 maggio 2020, che ha ritenuto l’inserimento dell’obbligo di presenza in ufficio del giudice dell’udienza civile, una scelta legislativa manifestamente irragionevole (si veda Il Sole 24 Ore del 21 maggio). Essa comporterebbe tra l’altro un’evidente disparità di trattamento rispetto a situazioni simili, non ritrovandosi analoga esplicita imposizione per qualsiasi altro magistrato della giurisdizione (penale, amministrativo, contabile, tributario).

Il Tribunale di Mantova
Il giudice mantovano censura la norma anche perché essa omette di considerare che le dotazioni informatiche degli uffici giudiziari potrebbero non essere adeguate per sopportare il flusso di dati che verrebbe generato qualora tutti i magistrati dell’ufficio utilizzassero contemporaneamente la banda internet per svolgere udienza in videocollegamento da remoto.

E questo problema è stato già registrato in svariati uffici giudiziari che segnalano difficoltà di collegamento nelle ore della giornata di maggior traffico.

Dall’ordinanza che ha sollevato la legittimità costituzionale è derivato che il giudizio che doveva essere celebrato “da remoto” rimarrà sospeso fino alla decisione della Consulta, in base a quanto dispone l’articolo 23 della legge 87/1953 che regola l’incidente di costituzionalità.

Le udienze da remoto
Lo stesso potrà accadere in tutti gli altri giudizi civili per i quali nella fase 2 siano state fissate udienze da celebrare mediante videocollegamento da remoto su piattaforma Microsoft Teams, in base al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia, qualora i giudici, obbligati comunque a recarsi in ufficio per effettuare la connessione con le altre parti processuali, dovessero condividere i dubbi di costituzionalità contenuti nell’ordinanza del Tribunale di Mantova.

Tuttavia, in base all’articolo 295 del Codice di procedura civile, il giudice non può sospendere il giudizio per la pendenza di questione di costituzionalità sollevata in altro processo. Per disporre la sospensione il giudice deve emettere propria ordinanza nel suo giudizio, ritenere rilevante il vizio di legittimità costituzionale e sollevare analoga questione.

Altrimenti dovrà comunque trattare il giudizio con collegamento da remoto, recandosi in ufficio. Connessione permettendo.

Resta poi comunque l’alternativa della trattazione scritta, regolata dall’articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto legge 18/2020, che consente di procedere mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte tra le parti e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice e che può essere applicata in un ampio ventaglio di controversie civili.

In tal caso, non svolgendosi udienza, non si pongono questioni inerenti la presenza del giudice in ufficio.

Tribunale di Mantova, ordinanza del 19 maggio 2020

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