Civile

Va risarcito il danno per la perdita dell'animale d'affezione

di Andrea Alberto Moramarco


Il danno derivante dal dolore per la perdita dell'animale da compagnia è risarcibile, in quanto il rapporto che si instaura tra padrone e animale d'affezione è, di fatto, una relazione tra essere viventi, che si inserisce tra quelle «attività realizzatrici della persona» tutelate dall'articolo 2 della Costituzione. Questo è quanto si afferma nella sentenza del Tribunale di Brescia n. 2841/2019.

Il caso - La vicenda prende le mosse dalla scomparsa di una cagna di razza corso, pochi giorni dopo l'affidamento dell'animale a un allevamento canino per l'accoppiamento con un cane maschio della stessa razza. Informato della scomparsa del cane, il padrone cominciava le ricerche dell'animale nella zona della scomparsa, ma dopo tre settimane di inutili tentativi rinunciava al suo intento e citava in giudizio la società a cui aveva affidato il proprio cane, chiedendo il risarcimento sia del valore economico del cane smarrito; sia delle spese sostenute per la vana ricerca; sia, infine, per il danno non patrimoniale da lui subito per la perdita dell'animale di affezione.
Nelle more del processo la società convenuta dava atto della propria responsabilità nell'accaduto e offriva al padrone del cane la somma di 2 mila euro, ritenuta sufficiente a coprire tutte le voci di danno lamentate. Il padrone del cane, dal canto suo, riteneva tale somma inidonea a ristorare il pregiudizio da lui subito, soprattutto quello di natura non patrimoniale, anche considerando il fatto che lo stesso per via dello shock subito era stato costretto a ricorrere a uno psicologo.

La perdita dell'animale d'affezione - Il Tribunale, alla luce delle prove raccolte e anche della testimonianza dello stesso psicologo dell'attore, accoglie parzialmente la domanda, condannando la società convenuta a versare, oltre ai 2 mila euro già anticipati, ulteriori 3 mila euro. Il giudice, infatti, non ammette il valore patrimoniale della perdita dell'animale, sostanzialmente perché non provata dall'attore, ma approva il rimborso per le spese sostenute per la ricerca e, soprattutto, riconosce la piena configurabilità del danno da perdita dell'animale di affezione, che quantifica in via equitativa in 4 mila euro, in considerazione dei due anni di tempo trascorsi dal padrone con il proprio animale.
Ebbene, sottolinea il Tribunale, non può considerarsi «come futile la perdita dell'animale e, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni», il danno va risarcito. Ciò in quanto «il rapporto tra padrone e animale d'affezione può essere considerato espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e quindi come vero e proprio bene della persona».

Tribunale di Brescia - Sezione II civile - Sentenza 22 ottobre 2019 n. 2841

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