Civile

Si valutano le condizioni personali del garante per stabilire se un fideiussore è "consumatore"

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Contratto di fideiussione - Rapporti fideiussori -Individuazione della qualità di "consumatore" - Foro del consumatore - Competenza territoriale - Valutazione delle condizioni personali del garante
La persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito può essere considerato un "consumatore" secondo quanto disposto dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13. I requisiti soggettivi ai fini dell'applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in merito ad un contratto di fideiussione stipulato da un soggetto in favore di una società, vengono valutati con riferimento alle parti dello stesso, e non già del distinto contratto principale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, Ordinanza dell'8 maggio 2020, n. 8662

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - In genere contratti del consumatore - Requisito soggettivo di applicabilità della disciplina consumeristica - Qualità del debitore dell'obbligazione principale - Rilevanza - Qualità di amministratore della società garantita e partecipazione non trascurabile al capitale sociale del fideiussore - Rilevanza in forza delle giurisprudenza comunitaria - Fattispecie
I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale).
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 13 dicembre 2018, n. 32225

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - In genere - Contratti del consumatore - Requisito soggettivo di applicabilità degli articoli 1469 bis e segg. cod. civ. - Contratto di fideiussione - Qualità del debitore dell'obbligazione principale - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie - Fideiussione accessoria a contratto di "leasing" di un'autovettura stipulato da una società.
In presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli articoli 1469 bis e segg. cod. civ., nel testo vigente "ratione temporis", attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio, ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. alla fideiussione collegata ad un contratto di "leasing" di un'autovettura stipulato, quale locatrice, da una società per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale).
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, sentenza del 29 novembre 2011, n. 25212

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