Civile

Discriminazioni sul lavoro: disciplina dell'onere probatorio

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Discriminazioni - Disciplina dell'onere probatorio - Attenuazione del regime probatorio ordinario - Prospettazione di elementi di fatto precisi e concordanti da parte del lavoratore - Necessità - Onere della prova a carico del datore di lavoro della inesistenza della discriminazione.
In tema di comportamenti datoriali discriminatori, l'art. 40, d.lgs. n. 198/2006, nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria promossi dal lavoratore, non stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del convenuto, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54, l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma ciò solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori in ragione del sesso o come nel caso di specie in ragione dello stato di maternità.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 giugno 2020 n. 11530

Lavoro subordinato - Licenziamento individuale - Carattere discriminatorio - Disciplina dell'onere probatorio - Attenuazione del regime probatorio ordinario - Caratteristiche - Fattispecie.
In tema di comportamenti datoriali discriminatori, è necessario che il lavoratore alleghi e dimostri circostanze di fatto dalle quali possa desumersi per inferenza che la discriminazione abbia avuto luogo, per far scattare l'onere per il datore di lavoro di dimostrare l'insussistenza della discriminazione stessa.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 settembre 2018 n. 23338

Lavoro subordinato - Atti discriminatori - In ragione del sesso - Onere della prova - Sul lavoratore - Assolvimento mediante allegazione e prova di elementi di fatto precisi e concordanti, anche di carattere statistico, idonei a fondare la presunzione di discriminazione - Onere alleggerito mancando il requisito della gravità degli indizi - Onere della prova a carico del datore di lavoro della insussistenza della discriminazione solo se il lavoratore abbia previamente assolto il predetto suo onere.
Il lavoratore è onerato della prova della discriminazione in ragione del sesso mediante allegazione e dimostrazione di elementi di fatto precisi e concordanti, anche di carattere statistico e a prescindere dalla loro gravità, idonei a fondare la presunzione di discriminazione, solo in questo caso scattando l'onere della prova opposto a carico del datore di lavoro.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 giugno 2013 n. 14206

Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - In genere - Discriminazioni basate sul sesso - Rimedi giudiziali - Disciplina dell'onere probatorio - Alleggerimento in favore del ricorrente - Prospettazione di elementi di fatto precisi e concordanti, anche se non gravi - Necessità - Conseguenze - Presunzione circa l'esistenza di comportamenti discriminatori - Fattispecie in tema di mancata progressione in carriera di una dipendente di banca.
In tema di comportamenti datoriali discriminatori, l'art. 40 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità - non stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10), l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma ciò solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purché idonei a fondare, in termini precisi (ossia determinati nella loro realtà storica) e concordanti (ossia fondati su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso. (Nel caso di specie, ove una dipendente di un istituto di credito aveva lamentato di essere stata discriminata nella progressione di carriera, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda, e ha ritenuto non soddisfatto l'onere probatorio, pur attenuato, gravante sulla ricorrente, reputando insufficiente a far presumere la discriminazione indiretta la produzione di due interpellanze parlamentari e di un parere interlocutorio del collegio istruttorio del Comitato nazionale di parità e pari opportunità, in quanto fonti prive dell'attendibilità scientifica richiesta dalla norma con il riferimento a dati statistici e - rispettivamente - dell'indicazione dei criteri di rilevazione dei dati posti a base della valutazione espressa.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 giugno 2013 n. 14206

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