Civile

Impresa familiare, va provato che un acquisto è stato effettuato con gli utili aziendali

di Mario Piselli

In tema di impresa familiare, non è configurabile alcuna presunzione che l'immobile acquistato da parte di un familiare partecipante, in nome proprio, durante il periodo di esistenza dell'impresa, configuri bene acquistato con gli utili dell'attività familiare, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali sull'onere probatorio, colui che affermi che detto acquisto sia stato effettuato con gli utili aziendali è tenuto a fornire la prova del proprio assunto. Lo dice la Cassazione con la sentenza 7 maggio 2020 n. 8641

L'impresa familiare appartiene solo al suo titolare, anche nel caso in cui alcuni beni aziendali siano di proprietà di uno dei familiari, in ciò differenziandosi dall'impresa collettiva, come quella coltivatrice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone, e dalla società, con la quale è incompatibile (si veda Cassazione Sezione Unite n. 23676/2014).

Coerentemente è stato quindi affermato che (Cassazione n. 4190/2001) ove i partecipanti a un'impresa familiare diano vita a una società, tale trasformazione non libera il familiare imprenditore, effettivo gestore dell'impresa, dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte nel periodo anteriore alla costituzione del soggetto collettivo, così come (Cassazione n. 26274/2018) in relazione a un'azienda compresa in un asse ereditario e gestita dal "de cuius" in forma di impresa familiare, ove un coerede agisca nei confronti degli altri per ottenere una quota di tale azienda, nonché la conseguente ripartizione degli utili, dà luogo a "mutatio libelli", vertendosi in tema di diritti eterodeterminati e, dunque, avendo riguardo sia al fatto costitutivo allegato dalla parte che al bene giuridico preteso, la successiva richiesta volta a conseguire, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, gli utili ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di collaborazione, segnata dalla morte del titolare dell'impresa, attese le chiare differenze che il legislatore pone tra le regole dettate per l'impresa e quelle invece in tema di società.

Cassazione - Sezione II civile -Sentenza 7 maggio 2020 n. 8641

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