Civile

La decisione di cancellare l'assegno divorzile non retroagisce per forza al momento della domanda

di Paola Rossi


Le modifiche degli obblighi economici verso la prole e tra gli ex coniugi sono adeguate al variare nel tempo delle condizioni reddituali dei soggetto coinvolti. Ciò comporta che nell'assumere la decisione, come quella di cancellare l'assegno divorzile inizialmente riconosciuto, il giudice attraverso il proprio libero apprezzamento possa decidere anche la decorrenza della nuova regolamentazione dei rapporti. Non c'è quindi alcun automatismo tra pronuncia e decorrenza degli effetti. E, come ha spiegato la Cassazione con la decisione n. 12057/2020, l'accoglimento della domanda contro l'obbligo del mantenimento dell'ex coniuge non deve retroagire automaticamente al tempo della proposizione della domanda. Perciò non era illegittima la decisione di merito dove aveva statuito che lo stop all'assegno all'ex moglie sarebbe decorso solo dal momento in cui la sentenza fosse diventata irrevocabile.

Il caso - La Cassazione promouve nel resto la decisione di merito: dove lasciava a carico del marito solo il canone di locazione della casa coniugale, considerandolo una dovuta integrazione al mantenimento dei figli (che viene confermato) pur non essendo lui l'assegnatario della residenza familiare. Canone che, insieme all'assegno, l'ex non voleva più corrispondere, fondando la propria pretesa su una modesta variazione in aumento dello stipendio della donna collocataria dei figli. Il giudice di merito infatti aveva dato peso a un aumento stipendiale nell'ordine di poco più di 200 euro per cancellare l'assegno divorzile non dando rilievo che l'uomo che vi era obbligato aveva un reddito mensile di 6mila euro a fronte dello stipendio della donna di circa 1.800 euro, dopo l'aumento ricevuto che è stato causa della pretesa modifica, poi ottenuta.

Cassazione – Sezione I civile – Sentenza 22 giugno 2020 n. 12057

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