Civile

Tetto ai dividendi e «fine» automatica di azioni e quote di Spa e Srl

di Angelo Busani

Sono legittime le clausole statutarie di Spa o di Srl che dispongono un “tetto massimo” al dividendo spettante ai soci o che prevedono l’automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione (ad esempio, l’avvenuto conseguimento di un ammontare complessivo di utili).

Si tratta di principi contenuti nelle nuove massime n. 189 e 190 del Consiglio notarile di Milano.


Il tetto ai dividendi

Quanto al tema delle azioni o quote con un “tetto massimo” di dividendi conseguibili, la massima n. 189 afferma che può trattarsi di:

- un limite massimo espresso in misura assoluta, esercizio per esercizio (ad esempio: 100mila euro);

- un limite massimo espresso in misura relativa, assumendo come parametro un dato variabile, quale ad esempio il capitale sociale o il patrimonio netto;

- un limite massimo espresso solo in relazione al tempo, prevedendo che gli utili di una categoria di azioni o di quote o di determinate quote spettino a decorrere da una determinata data.

Se, poi, queste clausole provochino, a decorrere da un dato momento della vita della società, la sopravvivenza di categorie di azioni o di categorie di quote o di determinate quote del tutto prive del diritto all’utile per l’intera durata residua della società, la loro legittimità dipende dalla permanenza, in capo ai soci, di ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto alla distribuzione di riserve oppure il diritto alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione.


L’estinzione automatica

Quanto alle clausole che prevedono l’automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa (ivi compreso il conseguimento di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo, a decorrere da un determinato momento), esse sono legittime anche senza che alcun diritto di liquidazione sia previsto a favore del titolare delle azioni o delle quote in questione.

Se si tratta di azioni senza indicazione del valore nominale o di quote di Srl, e non viene previsto alcun diritto di liquidazione a favore del loro titolare, l’estinzione delle azioni o quote avviene automaticamente, senza alcun limite e senza modificazione dell’ammontare del capitale sociale (fatta salva la modificazione statutaria concernente il numero delle azioni in circolazione, che dà luogo all’obbligo di deposito dello statuto sociale aggiornato, a cura degli amministratori).

Se si tratta di azioni con indicazione del valore nominale, l’estinzione delle azioni comporta o la riduzione del capitale sociale (nel rispetto della normativa in tema di riduzione del capitale sociale di cui all’articolo 2445 del Codice civile) o l’incremento del valore nominale di tutte le altre azioni, con gli eventuali arrotondamenti che si rendano occorrenti.

Se l’estinzione delle azioni o quote dà luogo a un diritto di liquidazione in denaro o in natura a favore dei rispettivi titolari, l’esecuzione della liquidazione è subordinata al rispetto delle norme che disciplinano le distribuzioni ai soci, in dipendenza della natura e della composizione delle voci del patrimonio netto della società.

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