Civile

Il coniuge superstite ha diritto di abitare la casa familiare con pieno godimento

di Paola Rossi

Il diritto del coniuge superstite ad abitare la casa familiare è commisurato alla situazione esistente al momento della morte dell'altro coniuge. E consentire ai figli di abitare parte del fabbricato - che nella sua totalità era stato sempre destinato a residenza coniugale - è situazione di fatto che non incide in alcun modo sul diritto sostanziale del coniuge che ha ereditato pro quota parte del diritto di proprietà sul bene, oltre a quella già ricadente nella comunione tra coniugi. La Corte di cassazione –con l'ordinanza n. 12042/2020 - ha perciò respinto la pretesa dei ricorrenti secondo cui la madre non poteva concedere il diritto ad abitare nell'immobile oggetto di successione solo ad alcuni dei propri figli e men che mai avrebbe potuto cedere la proprietà di una porzione del bene a uno solo dei loro fratelli.

Il caso - La Cassazione respinge l'affermazione di fatto, non provata, contenuta nel ricorso, secondo cui solo un piano dell'immobile era stato destinato fino alla morte del de cuius a casa familiare, e sorvola sull'affermazione degli stessi figli ricorrenti che, comunque sia, la madre, dopo la morte del padre, avrebbe abitato solo il pian terreno dell'immobile. Infatti, chiarisce la Corte che:
1)ella aveva diritto di abitazione sull'intera superficie immobiliare destinata a casa familiare al momento della morte del marito;
2) i ricorrenti non hanno provato che la casa familiare mentre era vivente il padre corrispondesse a una porzione dell'immobile;
3)Infatti, il coniuge superstite ha piena disponibilità a concedere l'uso dell'immobile di cui ha ereditato il diritto abitativo.

Non c'è compossesso - Anche l'altro aspetto della vicenda (non sufficientemente chiarito) relativo alla cessione di parte del proprio diritto di proprietà, intera o nuda, a uno solo dei figli, è stato comunque respinto come argomento utilizzato a sostegno della pretesa di vedersi restituire le chiavi dell'immobile. Infatti, afferma chiaramente la Cassazione i figli, a differenza del coniuge superstite sono - di fronte alla vicenda successoria - nudi proprietari della loro quota della casa familiare sulla quale non scatta alcun compossesso col coniuge superstite.

La speciale riserva del Cc - Il comma 2 dell'articolo 540 attribuisce al coniuge superstite una speciale riserva, costituita dal diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano. È la scelta del Legislatore di garantire al coniuge superstite una speciale tutela successoria, ispirata al concetto costituzionale della famiglia: l'attribuizione di due diritti che consentono al coniuge superstite di vivere alle medesime condizioni di quando era in vita il de cuius il luogo e le cose dove si svolgeva la vita coniugale. La sentenza ribadisce altresì che ai diritti del coniuge superstite non si applicano le limitazioni dell'articolo 1022 del Codice: il coniuge non può essere costretto a ridurre l'esercizio del suo diritto alla parte dell'immobile sufficiente a soddisfare il suo bisogno abitativo, ma è commisurato alla destinazione impressa al bene come residenza familiare.

Corte di cassazione -Sezione VI Civile - Sentenza 24 giugno 2020 n. 12042

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