Civile

Licenziamento disciplinare: carattere eccezionale della tutela reintegratoria

a cura della Redazione PlusPlsu24 Diritto

Licenziamento disciplinare - Tutela reintegratoria - Articolo 18 dello Statuto dei lavoratori - Carattere "eccezionale".
Dopo la riforma del 2012, la tutela reintegratoria, prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ha assunto un carattere "eccezionale" e dunque di stretta interpretazione. Ragion per cui essa non può essere disposta laddove non espressamente tipizzata dai contratti collettivi.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 17 giugno 2020 n. 11701

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st. lav.novellato - Proporzionalità tipizzata dalla contrattazione collettiva - Necessità - Interpretazione estensiva - Limiti - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, l'accesso alla tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., divenuta eccezionale a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità della sanzione conservativa al fatto in addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, potendosi procedere ad un'interpretazione estensiva delle clausole contrattuali soltanto ove esse appaiano inadeguate per difetto dell'espressione letterale rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto carente rispetto all'intenzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di inosservanza delle fasce di reperibilità, aveva riconosciuto la tutela reintegratoria attenuata in assenza di apposita previsione sulla base di una valutazione comparativa di minore gravità rispetto alle ipotesi punite con sanzione conservativa, quali la simulazione di malattia ovvero le assenze arbitrarie di durata non superiore a cinque giorni).
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 19 luglio 2020 n. 19578

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st. lav. novellato - Proporzionalità tipizzata dalla contrattazione collettiva - Necessità - Valutazione giudiziale di proporzionalità - Tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, st. lav. modificato - Disparità di trattamento - Esclusione.
In tema di licenziamento disciplinare, l'accesso alla tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità fra sanzione conservativa e fatto in addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, mentre, laddove il c.c.n.l. rimetta al giudice la valutazione dell'esistenza di un simile rapporto di proporzione in relazione al contesto, al lavoratore spetta la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 5, st. lav., non ravvisandosi in tale disciplina una disparità di trattamento - connessa alla tipizzazione o meno operata dalle parti collettive delle condotte di rilievo disciplinare - bensì l'espressione di una libera scelta del legislatore, fondata sulla valorizzazione dell'autonomia collettiva in materia.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 20 maggio 2019 n. 13533

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare illecito disciplinare - Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Regime applicabile - Estensione ad ipotesi non tipizzate - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, ove la condotta addebitata al lavoratore abbia un pari disvalore disciplinare rispetto a quelle punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa, il giudice, sebbene gli sia precluso applicare la tutela reintegratoria alle ipotesi non tipizzate dalla contrattazione collettiva - giacché, nel regime introdotto dalla l. n. 92 del 2012, tale tutela costituisce l'eccezione alla regola rappresentata dalla tutela indennitaria, presupponendo l'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, l'abuso consapevole del potere disciplinare, che implica una conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro, della illegittimità del provvedimento espulsivo, derivante o dalla insussistenza del fatto contestato o dalla chiara riconducibilità della condotta tra le fattispecie ritenute dalle parti sociali inidonee a giustificare l'espulsione del lavoratore - se ritiene che tale condotta non costituisca comunque giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, utilizzando la graduazione delle infrazioni disciplinari articolate dalle parti collettive come parametro integrativo delle clausole generali di fonte legale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 183 del 2010, potrà dichiarare illegittimo il recesso e, risolto il rapporto di lavoro, applicare la tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 5, della l. n. 300 del 1970. (Nella fattispecie, relativa a un lavoratore sorpreso dal proprio superiore gerarchico, durante il turno di lavoro notturno, addormentato presso una diversa zona dello stabilimento, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ritenuta tale condotta assimilabile al c.d. abbandono del posto di lavoro, infrazione punita dal c.c.n.l. addetti Industria Metalmeccanica con sanzione conservativa, aveva applicato la tutela reintegratoria).
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 maggio 2019 n. 12365

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