Civile

Vincolo contrattuale perfezionato solo su tutti gli elementi del contratto

Contratto - Elementi del contratto - Accordo delle parti - Trattative - Vincolo - Elementi costitutivi principali e secondari - Necessità
L'accordo che le parti abbiano raggiunto su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perchè al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, è necessario che tra le stesse sia raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell'accordo.
Corte di Cassazione, sezione VI-3, ordinanza 2 luglio 2020, n. 13610

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - In genere - Esaurimento della fase delle trattative - Configurabilità - Esclusione - Accordo sugli elementi principali e secondari - Necessità - Fattispecie in tema di contratto di assicurazione.
L'accordo su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell'accordo (Nel fare applicazione del suindicato principio, la Corte Cass., nel confermare l'impugnata decisione di merito, ha nel caso escluso che a perfezionare il contratto di assicurazione, per il quale è richiesta la forma "ad probationem", valga la ricevuta di pagamento del premio).
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 gennaio 2005 n. 367

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Proposta - Accettazione - Difforme (nuova proposta)
In tema di contratti ed in ipotesi di contratti a formazione progressiva, nei quali l'accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell'accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari. Ne consegue che l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1326 cod. civ. - secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta - ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 ottobre 2003 n. 16016

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