Professione e Mercato

Avvocati privi di "domicilio digitale" sospesi dall'albo

di Francesco Machina Grifeo

Il professionista che non comunica all'albo il proprio "domicilio digitale", che sostituisce la dicitura "posta elettronica certificata", dopo un primo avvertimento, verrà sospeso dell'albo fino a quando non effettuerà la regolarizzazione. Lo prevede la bozza dell'articolo 29 – "Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata" – del decreto legge semplificazioniapprovato nella notte del 6 luglio dal Governo ("salvo intese").

L'articolo prevede una serie modifiche normative (all'articolo 16 del Dl 185/2008convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2) per "garantire il diritto all'uso delle tecnologie previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea".

E introduce una nuova sanzione a carico dei professionisti. "Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 – si legge nel nuovo comma 7bis - è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza". E, prosegue, "in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio".

Inoltre si prevede che l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato (previsto dal comma 7), il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice (di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82) l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento (a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013), costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

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