Civile

Società di persone, l'oggetto sociale determina i poteri dell'amministratore

Francesco Machina Grifeo

Se lo prevede l'oggetto sociale, rientra nei poteri dell'amministratore di una società di persone concedere una fideiussione . Lo ha chiarito La Corte di cassazione, sentenza n. 14254 depositata l'8 luglio, respingendo il ricorso di una società in accomandita semplice e superando il precedente orientamento che predicava la necessità di una verifica sulla effettiva strumentalità dell'atto rispetto all'oggetto sociale.

In primo grado il Tribunale di Forlì aveva accolto l'opposizione della società ricorrente chiamata da una banca a versare circa mezzo milione di euro come garante dell'esposizione debitoria di una terza società. La Corte di Appello di Bologna ha poi riformato la sentenza, accertando "la validità e l'efficacia delle fideiussioni rilasciate", in quanto «l'oggetto sociale prevede(va) anche la possibilità, per la società, operante nel settore immobiliare, di contrarre mutui, anche ipotecari, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altro tipo di garanzia reale o personale anche a favore di terzi» e che «il fatto che il rilascio di fideiussioni rientrasse nell'oggetto sociale era sufficiente ai fini dell'accertamento dell'efficacia, nei confronti del terzo , delle garanzie in questione».

Proposto ricorso, la società ha ritenuto che il giudice di secondo grado avrebbe «errato in diritto, avendo ritenuto sufficiente l'astratta previsione della facoltà di rilasciare fideiussioni nell'oggetto sociale», dal momento che la Cassazione, sentenza n. 25409/2016, aveva chiarito che «ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società all'oggetto sociale, il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale stesso, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo proprio dell'ente».

Un ragionamento superato però dalla Terza Sezione civile secondo cui l'articolo 2298 del c.c. (Rappresentanza della società) «evidenzia la necessità di fare riferimento all'oggetto sociale, fatte salve le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura, con ciò mostrando di considerare rilevante il dato oggettivo della previsione dell'atto nell'oggetto sociale, senza suggerire la necessità di un accertamento caso per caso della sua effettiva strumentalità rispetto a tale oggetto». Nell'ottica di un bilanciamento fra le ragioni della società e quelle dell'affidamento dei terzi, prosegue la decisione, «tale norma riconosce dunque rilievo preminente al dato della formale indicazione dell'atto nell'oggetto sociale, senza rimandare ad una verifica in concreto della strumentalità, mediante un accertamento che sarebbe decisamente arduo per il terzo e che introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l'efficacia di singoli atti, pur astrattamente previsti nell'oggetto sociale».

Va pertanto superato, conclude la Corte, il diverso principio espresso in precedenza (n. 25409/2016) che, peraltro, faceva riferimento ad un'ipotesi in cui - a differenza del caso in esame - l'oggetto sociale faceva solo generico riferimento a «tutte le operazioni immobiliari» e a «tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale» e nella quale l'atto ritenuto eccedente era consistito nella vendita di tutti i terreni della società, in cui era stata ravvisata una «sostanzia e liquidazione del patrimonio della società stessa».

Corte di cassazione – Sentenza 8 luglio 2020 n. 14254

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