Civile

La responsabilità di natura contrattuale di preservare l'incolumità del cliente è in capo al ristoratore

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto.

Obbligazioni - Inadempimento - Responsabilità contrattuale - Contratto di ristorazione - Incolumità dell'avventore - Obbligo - Effetto naturale ex art. 1374 c.c.
Chi accede in un ristorante ha diritto di pretendere dal gestore che sia preservata la sua incolumità fisica. Difatti, il contratto di ristorazione fa sorgere l'obbligo per il ristoratore di dare ricetto e ospitalità al cliente. Qualora venisse a mancare questo elemento si parlerebbe, non di contratto di ristorazione si dovrebbe parlare, ma di compravendita di cibi preparati o da preparare. Pertanto, nel contratto di ristorazione pertanto, come in quello d'albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte: e tanto basta per fare sorgere a carico di quest'ultima l'obbligo di garantire l'incolumità dell'avventore, quale effetto naturale del contratto ex articolo 1374 c.c..
•Corte di cassazione, sezione VI-3, ordinanza 28 maggio 2020 n. 9997

Deposito (contratto di) - In albergo - Responsabilità dell'albergatore - In genere.
Nel caso in cui l'avventore di un ristorante abbia riportato danni alla persona a causa di una attività pericolosa svolta da alcuni clienti all'interno del locale (lancio di piatti a terra in occasione del Capodanno) non sussiste responsabilità contrattuale del ristoratore, non esistendo alcun nesso causale tra l'evento dedotto e la prestazione di servizio oggetto del contratto; non può ritenersi infatti che rientri tra le obbligazioni a carico del gestore del ristorante l'obbligo di far cessare ogni attività pericolosa posta in essere dagli avventori, specie se lo stesso danneggiato sia compartecipe dell'attività dalla quale gli sia derivato il danno (nel caso di specie, l'avventore rimasto ferito si era unito al lancio di piatti effettuato dagli altri commensali, prima di rimanerne danneggiato).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 15 febbraio 2013 n. 2312

Responsabilità civile - In genere - Attrezzature ludiche - Messa a disposizione da parte di un ristoratore - Utilizzazione delle attrezzature da parte di minori - Obbligo di vigilanza a carico del ristoratore - Insussistenza.
La messa a disposizione di un parco giochi, a perfetta regola d'arte, da parte di un ristoratore non comporta l'assunzione di nessun obbligo ulteriore rispetto a quelli derivanti dal contratto di ristorazione, e in particolare quello di vigilare sull'utilizzazione delle attrezzature ludiche fatta dai minori che si accompagnino ai clienti.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 21 maggio 2013 n. 2312

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