Civile

Pubblico impiego, rimborso spese legali al dipendente

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Pubblico impiego - Dipendente Ufficio Motorizzazione - Processo penale - Rimborso spese legali - Diniego - Attività non imputabile all'amministrazione - Insussistente connessione con il fine pubblico.
In tema di pubblico impiego qualora le condotte oggetto di imputazione in un processo penale di un dipendente non siano in alcun modo riconducibili a una finalità connessa, sia pure in senso lato, al soddisfacimento di un interesse della pubblica amministrazione non vi è alcun obbligo per l'amministrazione pubblica di procedere al rimborso delle spese legali, ma anzi, se tali condotte, consistite, nella specie, nella falsa attestazione di idoneità di alcuni candidati alla prova di esame per il conseguimento della patente di guida, rispondano a interessi personali del dipendente, contrari a quelli propri dell'amministrazione, vi è conseguente interesse di quest'ultima a vedere sanzionate le stesse.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 giugno 2020 n. 11014

Pubblico Impiego - Rimborso delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Condizioni - Fondamento - Strumentalità - Necessità - Fattispecie.
In materia di pubblico impiego, il contributo da parte della Pa alle spese per la difesa del proprio dipendente, imputato in un procedimento penale, presuppone l'esistenza di uno specifico interesse, ravvisabile ove l'attività sia imputabile alla Pa - e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico - e sussista un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, atteso che il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonché l'immagine della Pa per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto. (Nella specie, è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per il rimborso in relazione ad un procedimento penale per timbratura del cartellino marcatempo di altro dipendente, a nulla rilevando l'intervenuta assoluzione).
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 agosto 2018 n. 20561

Pubblico impiego - Diritti del dipendente pubblico - Rimborso di spese legali sostenute a causa di un procedimento penale - Rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza - Presupposti.
In tema di rimborso delle spese legali, l'amministrazione è legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale se sussiste un proprio interesse specifico, da individuarsi qualora l'attività oggetto dell'imputazione sia connessa all'espletamento del servizio o all'assolvimento di compiti istituzionali. Ne consegue che il diritto al rimborso del pubblico dipendente va escluso nel caso in cui l'amministrazione abbia, al contrario, l'interesse a vedere sanzionate le attività abusive compiute dal soggetto in violazione dei doveri d'ufficio ed al fine di perseguire utili privati.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 30 ottobre 2013 n. 24480

Pubblico impiego - Rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Limiti - Sentenza di condanna o di assoluzione - Indifferenza.
In tema di rimborso, da parte dell'amministrazione di appartenenza, delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, nei limiti riconosciuti congrui ai sensi dell'art. art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, conv. in legge n. 135 del 1997 il dipendente, accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell'ufficio, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la sua difesa entro i limiti normativamente indicati (art. 22 d.P.R. n. 347 del 1983, art. 97 d.P.R. n. 268 del 1987, art. 18 legge n. 67 del 1997) senza che possano configurarsi differenze di disciplina tra la sentenza di condanna e di assoluzione, atteso che il requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quelli dell'ente pubblico datore di lavoro è posto dalla legge senza distinzioni, ossia tanto per l'eventualità della condanna quanto per l'eventualità del proscioglimento.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 novembre 2008 n. 27871

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